DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 84 - Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13. (16G00093)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione);

Vista la direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione del 31 ottobre 2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori d'acqua;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numeri 19) e 54);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 28, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione.»;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «allegati specifici» sono inserite le seguenti: « da III a XII, di seguito «gli allegati specifici degli strumenti»;

le parole: «e trasformatori di misura» sono soppresse;

la parola: «calore» e' sostituita dalle seguenti: «energia termica»;

c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «commercializzazione e» sono sostituite dalle seguenti: «messa a disposizione sul mercato o»;

d) all'articolo 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norma specifica relativamente ai requisiti sull'immunita' elettromagnetica ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/30/UE continuano ad applicarsi anche agli strumenti di misura riguardo ai requisiti di emissione.»;

e) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "strumento di misura": ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nell'articolo 1, comma 1;

b) "sottounita'": un dispositivo hardware cosi' denominato negli allegati specifici degli strumenti che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente ad altre sottounita', con cui e' compatibile, o con uno strumento di misura con cui e' compatibile;

c) "controlli metrologici legali": i controlli per motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealta' delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato;

d) "documento normativo": un documento contenente specifiche tecniche adottate dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;

e) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di uno strumento di misura per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno strumento di misura sul mercato dell'Unione;

g) "messa in servizio": la prima utilizzazione di uno strumento di misura destinato all'utilizzatore finale per i fini a cui esso era destinato;

h) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;

i) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

l) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione uno strumento di misura originario di un Paese terzo;

m) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione uno strumento di misura sul mercato;

n) "operatori economici": il fabbricante, l'importatore e il distributore;

o) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che uno strumento di misura deve soddisfare;

p) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

q) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

r) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

s) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali del presente decreto relativi agli strumenti di misura;

t) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

u) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di uno strumento di misura gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

v) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di uno strumento di misura presente nella catena di fornitura;

z) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

aa) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che lo strumento di misura e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.»;

f) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con gli opportuni adattamenti alle sottounita' per le quali gli allegati specifici degli strumenti stabiliscono i relativi requisiti essenziali.». g) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: «Art. 4-bis (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio dei loro strumenti di misura, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento. 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'articolo 8 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 7. Qualora la conformita' di uno strumento di misura alle prescrizioni applicabili del presente decreto sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformita' i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento di misura e' stato immesso sul mercato. 4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. A tal fine tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche degli strumenti di misura, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate, dei documenti normativi o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' di uno strumento di misura. Ove necessario in considerazione dei rischi presentati dallo strumento di misura, i fabbricanti eseguono una prova a campione sullo strumento di...

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