DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 28 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura

Coming into Force21 Febbraio 2008
Enactment Date28 Gennaio 2008
Published date20 Febbraio 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/02/20/008G0047/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.43 del 20-02-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura ed, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la facolta' del Governo di emanare decreti legislativi integrativi e correttivi ai decreti legislativi di cui al comma 1, nonche' l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della citata direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati ed essendo decorsi i termini per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni in materia di controlli metrologici

  1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e' inserito il seguente:

Art. 22-bis (Esclusioni dal campo di applicazione). - 1. Al fine di favorire la possibilita' per i consumatori di acquistare latte crudo, non preconfezionato, in piccole quantita' predeterminate, fino ad un massimo di cinque litri per ciascuna erogazione, i distributori automatici per la vendita di tale prodotto al consumatore, il quale deve essere munito di adeguato recipiente, sono esonerati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/22/CE dalle procedure di valutazione di conformita', dall'apposizione delle marcature di cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall'articolo 14, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare. I distributori in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo...

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