DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 82 - Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione). (16G00095)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 16);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 1. Al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.»;

b) all'articolo 1: 1) al comma 1, nell'alinea, le parole da: «saldati» a: «fiamma», sono sostituite dalle seguenti: «semplici a pressione fabbricati in serie»;

2) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: «a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma. a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualita' non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;»;

3) al comma 2 le parole: «l'installazione o la propulsione» sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione su o per la propulsione»;

c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un recipiente sul mercato dell'Unione;

c) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

d) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

e) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un recipiente proveniente da un Paese terzo;

f) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un recipiente;

g) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

h) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un recipiente deve soddisfare;

l) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

m) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

n) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

o) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi a un recipiente;

p) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

q) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un recipiente gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

s) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un recipiente presente nella catena di fornitura;

t) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

u) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il recipiente e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.»;

d) all'articolo 2, 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Messa a disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie»;

2) al comma 1, le parole: «l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio»;

3) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformemente alle direttive codificate con la direttiva 2009/105/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I certificati rilasciati da organismi di controllo autorizzati a norma di tali direttive ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione sono validi a norma della presente decreto fino alla loro scadenza.»;

4) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il mantenimento in vigore o l'adozione di disposizioni finalizzate a prescrivere i requisiti necessari per assicurare, conformemente alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti, senza implicare alcuna modifica dei recipienti rispetto a quanto prescritto dal presente decreto.»;

e) all'articolo 3, 1) al comma 2 le parole: «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «sono concepiti e»;

2) al comma 2, le parole da: «le norme» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «una corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri»;

3) il comma 3 e' abrogato;

f) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni). - 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. La marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, sono apposte sul recipiente o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile. 3. La marcatura CE e' apposta sul recipiente prima della sua immissione sul mercato. 4. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 5. La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.»;

g) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Presunzione di conformita' dei recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l). - 1. I recipienti il cui prodotto PS × V e' superiore a 50 bar × l e che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.»;

h) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi). - 1. Qualora le autorita' di vigilanza del mercato abbiano motivi sufficienti per ritenere che un recipiente disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o degli animali domestici o dei beni, esse effettuano una valutazione del recipiente interessato che investe tutte le prescrizioni di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT