DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 42 - Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione

Coming into Force21 Marzo 1997
End of Effective Date25 Maggio 2016
Published date06 Marzo 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/03/06/097G0073/CONSOLIDATED/20160525
Enactment Date24 Febbraio 1997
Official Gazette PublicationGU n.54 del 06-03-1997 - Suppl. Ordinario n. 48
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera b), che delega il Governo all'attuazione della direttiva 93/68/CEE, per la parte in cui modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/388/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art 1.

(Marcatura CE) 1. Nel testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e nei relativi allegati l'espressione "marchio CE" e' sostituita dalla seguente: "marcatura CE".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 82

Art 2.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311) 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' modificato ed integrato come segue:

  1. il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La marcatura CE di

conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il

simbolo grafico indicato nell'allegato II . La marcatura CE e'

seguita dal numero distintivo dell'organismo di cui all'articolo 7."; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. E' vietato

apporre sui recipienti marcature che possono indurre in errore

i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della

marcatura CE. Puo' essere apposta ogni altra marcatura sui

recipienti o sulla targhetta segnaletica purche' questa non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.

3-ter. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di

conformita' nonche' le istruzioni e le avvertenze dei recipienti

prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.".

Art 2.

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Art 3.

(Conformita') 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' modificato come segue:

  1. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Si presumono

    conformi alle prescrizioni ed in particolare ai requisiti

    essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti muniti di marcatura CE.";

  2. il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Qualora i recipienti

    siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e

    che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima

    indica che il recipiente si presume conforme a tali norme.

    Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricate la

    facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo

    transitorio, la marcatura CE indica soltanto le norme applicate

    dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle

    avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i

    recipienti, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.".

Art 3.

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Art 4.

(Notifiche degli organismi autorizzati) 1. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre

1991, n. 311, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione, nonche' le modifiche od eventuali revoche della designazione." .

Art 4.

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Art 5.

(Verifica CE) 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, m 311, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 - 1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE su ogni recipiente previa verifica della sua conformita' al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 9 ovvero alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, dichiarata conforme ai sensi del comma 3, lettera a). A tal fine il fabbricante deve redigere apposita dichiarazione di conformita'. 2. Ai fini della verifica CE, il fabbricante:

  1. adotta tutte le misure necessarie a che il processo di

    fabbricazione garantisca la conformita' dei recipienti al tipo

    descritto nell'attestato di certificazione CE o alla

    documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui d punto 3 dell'allegato H;

  2. presenta all'organismo autorizzato i propri recipienti in lotti

    omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il

    processo di fabbricazione assicuri l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto;

  3. unisce a ciascun lotto l'attestato di...

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