DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti

(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

Visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport

Visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarieta'»

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonche' al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonche' di adottare misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonche' di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC, anche mediante l'istituzione di un'Autorita' di gestione nazionale

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili, anche al fine di favorirne l'integrazione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, della difesa, dell'interno, della giustizia, del turismo, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura e per la protezione civile e le politiche del mare

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione

delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR

  1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresi', prevedere, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unita' di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attivita' previste dal medesimo articolo 8, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite all'unita' di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle gia' esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unita' di missione.

  2. Con riferimento alle strutture e alle unita' di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita' gia' di titolarita' delle unita' di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unita' di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo' essere limitata ad alcune delle strutture ed unita' ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applicano le previsioni di cui al comma 2.

  4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 1, comma 4:

      1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse

      2) la lettera p) e' abrogata

    2. all'articolo 2:

      1) al comma 2:

      1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative»

      1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalita' previste dal comma 3-bis;»

      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

      3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentativita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni...

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