DECRETO 8 novembre 2016 - Procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87. (16A08540)

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge del 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm, e in particolare l'art. 5, che istituisce presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, la banca dati nazionale del DNA, e presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, recante «Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85», e in particolare: l'art. 3, comma 9, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni relativi alla banca dati nazionale del DNA;

l'art. 4, comma 5, il quale dispone che con il decreto di cui all'art. 3, comma 9, sono specificati i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni relativi al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

l'art. 4, comma 6, il quale dispone che con il decreto di cui all'art. 3, comma 9, sono definite le regole per la registrazione degli accessi ai locali e agli armadi del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi, effettuati degli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso;

l'art. 6, comma 7, il quale dispone che con il decreto di cui all'art. 3, comma 9, sono definite le regole per la trasmissione del profilo del DNA da parte delle istituzioni di elevata specializzazione, per via telematica, verso il laboratorio della Forza di polizia individuata dall'Autorita'...

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