DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2016, n. 87 - Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009

Coming into Force10 Giugno 2016
Enactment Date07 Aprile 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/05/26/16G00091/ORIGINAL
Published date26 Maggio 2016
Official Gazette PublicationGU n.122 del 26-05-2016
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, e, in particolare, l'articolo 16 in base al quale sono disciplinati, con uno o piu' regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento, le modalita' di accesso alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonche' i criteri e le modalita' tecniche e procedurali per il prelievo e la conservazione dei campioni biologici, nonche' l'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 85 del 2009 in base al quale, con i predetti regolamenti, sono definiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/905/GAI sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attivita' di laboratorio a norma EN ISO/IEC 17025;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA;

Ritenuto opportuno disciplinare con un unico regolamento i predetti aspetti riguardanti la banca dati nazionale del DNA e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

Acquisito in data 31 luglio 2014 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il quale sono stati definiti i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA;

Acquisito in data 5 agosto 2014 il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), ribadito in data 27 gennaio 2016;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2015;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 O g g e t t o

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, di cui all'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85.

  2. Il presente regolamento disciplina altresi' lo scambio di dati sul DNA per le finalita' di cooperazione transfrontaliera di cui alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009.

  3. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento e' effettuato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in conformita' al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) legge: legge 30 giugno 2009, n. 85;

    b) banca dati: banca dati nazionale del DNA;

    c) laboratorio centrale: laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

    d) AFIS (Automated Fingerprint Identification System): sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d'identita' del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio polizia scientifica;

    e) CUI (Codice Univoco Identificativo): codice alfanumerico generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla persona di cui all'articolo 9 della legge o al consanguineo sottoposti a prelievo di un campione biologico;

    f) LIMS (Laboratory Information Management System): un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un laboratorio;

    g) campione biologico: quantita' di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;

    h) reperto biologico: traccia biologica presente su un reperto acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;

    i) codice Paese: codice alfanumerico che identifica univocamente il Paese, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati in conformita' alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge;

    l) codice ente: codice alfanumerico che identifica univocamente la Forza di polizia o l'istituzione di elevata specializzazione, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati;

    m) codice laboratorio: codice alfanumerico che identifica univocamente il laboratorio che effettua la tipizzazione del profilo del DNA, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati;

    n) codice profilo del DNA: codice che identifica l'origine del campione biologico e del reperto biologico dai quali viene tipizzato il profilo del DNA, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati, in conformita' alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI e successive modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge;

    o) codice prelievo: codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all'articolo 9 della legge o dai consanguinei della persona scomparsa sottoposti a prelievo e non consente l'identificazione diretta del soggetto. Viene generato automaticamente dal sistema AFIS secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati;

    p) codice reperto biologico: codice alfanumerico che univocamente individua il reperto biologico e non consente l'identificazione diretta del reperto biologico o di un cadavere o di resti cadaverici. Viene generato automaticamente dal LIMS del laboratorio, che procede all'esame del reperto biologico, unitamente alle seguenti informazioni, secondo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT