DECRETO 7 dicembre 2023, n. 234 - Regolamento sulle modalita' di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione. (24G00037)

IL MINISTRO

DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e con

L'AUTORITA' DELEGATA

ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E ALLA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare, l'articolo 50-ter, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati, l'articolo 62, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e l'articolo 62-quater, che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST)

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

e, in particolare, l'articolo 3 che istituisce l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

e, in particolare, l'articolo 7, comma 28

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53

e, in particolare, l'articolo 3, che prevede il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2016, recante «Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e in particolare, l'articolo 11

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina l'Anagrafe nazionale degli studenti

Vista la comunicazione della Commissione Europea C (2021) 1054 finale del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01»

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 24 marzo 2022, adottato in seguito alla richiesta di parere avanzata dal Ministero dell'istruzione con nota n. 50723 del 19 novembre 2021

Visti i chiarimenti del Garante, di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022, recante osservazioni in ordine allo schema di decreto trasmesso in data 16 giugno 2022 dal Ministero dell'istruzione

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 2 marzo 2023

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione

Acquisito il concerto dell'Autorita' delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023

Vista la nota del 2 novembre 2023 prot. GABMI n. 128338, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:

Ministero

: Ministero dell'istruzione e del merito

ANIST

: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'articolo 62-quater del CAD

ANPR

: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD

ANS

: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita ai sensi dell'articolo 3, decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per il primo e secondo ciclo di istruzione, la cui normativa di carattere secondario e' stata riordinata e contenuta nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 25 settembre 2017, n. 692

Anagrafe dell'edilizia scolastica

: l'Anagrafe di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23

ANNCSU

: l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

CAD

: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

ID ANPR

: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici

PDND

: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD

Portale ANIST

: sito web dedicato all'ANIST che rende fruibili servizi erogati da ANIST

SDG (Single digital gateway)

: lo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle

quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:

Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla

richiesta, possono essere emanati regolamenti per

disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti

legislativi nonche' dei regolamenti comunitari

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte

di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'

ministri, possono essere adottati con decreti

interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita

autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme

contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio

dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma...

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