DECRETO 6 giugno 2017 - Modalita' per il recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi con autorita' di gestione estera rientranti nell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, per i periodi di programmazione 2007/2013 e 2014/2020. (17A06934)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale - capo III recante «Disposizioni specifiche relative all'obiettivo Cooperazione territoriale europea - sezione III «Gestione, sorveglianza e controllo» e in particolare l'art. 17 concernente la «Gestione Finanziaria» dei programmi rientranti nell'Obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo di programmazione 2014/20 e in particolare l'art. 27 concernente la «Gestione Finanziaria» dei programmi di tale obiettivo;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e, in particolare, l'art. 5 che istituisce il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e l'art. 6, comma 3, relativo alle modalita' di recupero delle somme erogate dal predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183.» e , in particolare, l'art. 11 che richiama le procedure di recupero di cui all'art. 6, comma 3 della legge 16 aprile 1987 n. 183;

Visto l'art. 1, comma 803, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) - che prevede che: «Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi autorita' di gestione estera si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di recupero di cui al precedente periodo.»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 (in Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n. 255) che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 119...

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