DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1988, n. 568 - Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Coming into Force16 Febbraio 1989
Enactment Date29 Dicembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/02/01/089G0018/CONSOLIDATED/20141125
Published date01 Febbraio 1989
Official Gazette PublicationGU n.26 del 01-02-1989
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto l'art. 8, comma 1, della medesima legge, che prevede l'emanazione di norme regolamentari per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della struttura organizzativa del Fondo e delle procedure amministrative concernenti le sezioni finanziaria e conoscitiva;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale il Fondo predetto assume la configurazione di "Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie";

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A

il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato l'annesso regolamento concernente la struttura

organizzativa e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Il regolamento e' composto di quindici articoli ed e' vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1988 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche

comunitarie Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1989

Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 4

Titolo I STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art 2.
  1. La direzione del Fondo spetta al dirigente generale preposto al Fondo stesso, coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti.

Art 3.
  1. Il dirigente generale preposto al Fondo e' nominato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti generali di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

  2. Il dirigente superiore e' scelto tra quelli appartenenti al ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art 4.
  1. Il Fondo e' suddiviso in due sezioni, finanziaria e conoscitiva.

  2. Alle sezioni sono assegnati i due primi dirigenti di cui all'art. 2, scelti tra quelli appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art 5.
  1. Il contingente del Fondo e' costituito, oltre che dai dirigenti indicati nell'art. 2, da venti unita' di personale non dirigenziale, di cui due funzionari appartenenti alla qualifica IX, otto funzionari appartenenti alle qualifiche VIII e VII, quattro impiegati appartenenti alla qualifica VI e sei impiegati appartenenti alla qualifica IV.

  2. Ferma restando la consistenza del contingente di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro possono essere apportate variazioni nella ripartizione per qualifiche del contingente stesso.

Art 6.
  1. Il personale non dirigenziale del Fondo e' scelto tra quello appartenente al ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

  2. Per non piu' di dieci unita', il personale di cui al comma 1 puo' essere comandato da altre amministrazioni statali interessate, su richiesta del dirigente generale preposto al Fondo.

Titolo II
SEZIONE FINANZIARIA
Art 7.
  1. Il Fondo provvede ad erogare alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, nonche' a concedere ai soggetti titolari delle azioni comprese nei programmi suddetti anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunita' europee, secondo la procedura di cui all'art. 8.

  2. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere al Fondo, anche anteriormente all'invio alle Comunita' europee delle richieste di contributo, le domande di finanziamento relative ad azioni ammissibili ai benefici comunitari, unitamente ad un'apposita scheda di rilevazione contenente gli estremi identificativi di ciascun progetto e i relativi contenuti essenziali per le finalita' di cui al titolo III.

Art 8.
  1. Ai fini dell'eventuale erogazione, da parte del Fondo, di anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunita' europee, per i quali non siano previste forme di anticipazione comunitaria, i soggetti titolari delle azioni, per il tramite delle amministrazioni statali rispettivamente competenti, possono inoltrare domanda al Fondo:

    1. evidenziando gli occorrenti elementi di individuazione delle domande gia' presentate a termini dell'art. 7;

    2. comunicando se sia stata avviata l'attuazione dell'azione ed allegando, in caso positivo, un documentato stato di avanzamento, nonche' una relazione sui previsti tempi tecnici di realizzazione dell'azione stessa.

  2. L'erogazione di cui...

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