DECRETO 6 agosto 2019 - Ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», limitatamente al corso 2018/2021 di formazione specifica in medicina generale. (19A05142)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2014 - Serie generale - n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale puo' essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresi', che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi;

Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2019, che all'art. 1, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2018/2021, ha stabilito che la graduatoria dei candidati idonei potesse essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti resisi vacanti per cancellazione...

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