DECRETO 28 settembre 2020, n. 151 - Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata. (20G00168)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 31, commi 48, 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con i quali si demanda, tra l'altro, a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione della percentuale del corrispettivo, risultante dall'applicazione del citato comma 48, per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dei criteri e delle modalita' per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 27 luglio 2020

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020

Vista la comunicazione, in data 18 settembre 2020 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di

cessione nonche' di canone massimo di locazione.

  1. Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' pari al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unita' immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed e' ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2.

  2. Al fine di determinare la riduzione il corrispettivo di cui al comma 1, si applica la seguente formula:

    CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC - ATC)/ADC

    CRV = Corrispettivo rimozione vincoli

    Cc. 48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998

    QM = Quota millesimale dell'unita' immobiliare

    ADC = Numero degli anni di durata della convenzione

    ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione.

  3. In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV di cui al comma 2 e' moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:

    CRVs = CRV* 0,5

    CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie

  4. Il vincolo e' rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49-quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per effetto della stipula della convenzione tra le parti.

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo vigente dei commi 48, 49-bis,

    49-ter e 49-quater dell'art. 31 della legge 23 dicembre

    1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

    stabilizzazione e lo sviluppo):

    Art. 31

    Commi 1. - 47. Omissis.

    48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'

    determinato dal comune, su parere del proprio ufficio

    tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello

    determinato attraverso il valore venale del bene, con la

    facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50

    per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto

    di superficie, rivalutati sulla base della variazione,

    accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per

    le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese

    in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di

    stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo

    dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di

    quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente

    in diritto di proprieta' al momento della trasformazione di

    cui al comma 47.

    49. - Omissis

    49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del

    prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e

    loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione

    delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art.

    35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive

    modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta' o

    per la cessione del diritto di superficie, possono essere

    rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla

    data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura

    privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone

    fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu'

    titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a

    trascrizione presso la conservatoria dei registri

    immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla

    corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le

    unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una

    percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione

    del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui

    al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di

    eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del

    vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle

    finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai

    sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

    n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua

    altresi' i criteri e le modalita' per la concessione da

    parte dei comuni di dilazioni di pagamento del

    corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni

    di cui al presente comma non si applicano agli immobili in

    regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della

    legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona

    convenzionati.

    49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si

    applicano anche alle convenzioni previste dall'art. 18 del

    testo unico di cui al decreto del Presidente della

    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

    49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di

    cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento

    dell'immobile non produce effetti limitatamente alla

    differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato.

    L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza,

    a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione

    dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi 49-bis e

    49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di

    cessione comporta altresi' la rimozione di qualsiasi

    vincolo di natura soggettiva.

    Omissis.

    - Si riporta il testo vigente dell'art. 35 della legge

    22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

    dell'edilizia pubblica

    norme sulla espropriazione per

    pubblica utilita'

    modifiche ed integrazioni alle LL. 17

    agosto 1942, n. 1150

    18 aprile 1962, n. 167

    29 settembre

    1964, 847

    ed autorizzazione di spesa per interventi

    straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,

    agevolata e convenzionata):

    Art. 35

    Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile

    1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al

    presente articolo.

    Le aree comprese nei piani approvati a norma della

    legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o

    dai loro consorzi.

    Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute

    in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente

    articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile

    del comune o del consorzio.

    Su tali aree il comune o il consorzio concede il

    diritto di superficie per la costruzione di case di tipo

    economico o popolare e dei relativi servizi urbani e

    sociali.

    La concessione del diritto di superficie ad enti

    pubblici per la...

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