DECRETO 28 settembre 2020, n. 151 - Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata. (20G00168)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 31, commi 48, 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con i quali si demanda, tra l'altro, a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione della percentuale del corrispettivo, risultante dall'applicazione del citato comma 48, per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dei criteri e delle modalita' per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 27 luglio 2020
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020
Vista la comunicazione, in data 18 settembre 2020 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di
cessione nonche' di canone massimo di locazione.
-
Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' pari al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unita' immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed e' ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2.
-
Al fine di determinare la riduzione il corrispettivo di cui al comma 1, si applica la seguente formula:
CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC - ATC)/ADC
CRV = Corrispettivo rimozione vincoli
Cc. 48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998
QM = Quota millesimale dell'unita' immobiliare
ADC = Numero degli anni di durata della convenzione
ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione.
-
In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV di cui al comma 2 e' moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:
CRVs = CRV* 0,5
CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie
-
Il vincolo e' rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49-quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per effetto della stipula della convenzione tra le parti.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dei commi 48, 49-bis,
49-ter e 49-quater dell'art. 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
Art. 31
Commi 1. - 47. Omissis.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato attraverso il valore venale del bene, con la
facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50
per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto
di superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese
in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di
stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo
dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di
quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente
in diritto di proprieta' al momento della trasformazione di
cui al comma 47.
49. - Omissis
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione
delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art.
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta' o
per la cessione del diritto di superficie, possono essere
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla
data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone
fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu'
titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a
trascrizione presso la conservatoria dei registri
immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le
unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una
percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione
del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui
al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di
eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del
vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua
altresi' i criteri e le modalita' per la concessione da
parte dei comuni di dilazioni di pagamento del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano agli immobili in
regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona
convenzionati.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si
applicano anche alle convenzioni previste dall'art. 18 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di
cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento
dell'immobile non produce effetti limitatamente alla
differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato.
L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza,
a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione
dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi 49-bis e
49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di
cessione comporta altresi' la rimozione di qualsiasi
vincolo di natura soggettiva.
Omissis.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia pubblica
norme sulla espropriazione per
pubblica utilita'
modifiche ed integrazioni alle LL. 17
agosto 1942, n. 1150
18 aprile 1962, n. 167
29 settembre
1964, 847
ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata):
Art. 35
Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile
1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al
presente articolo.
Le aree comprese nei piani approvati a norma della
legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o
dai loro consorzi.
Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute
in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente
articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile
del comune o del consorzio.
Su tali aree il comune o il consorzio concede il
diritto di superficie per la costruzione di case di tipo
economico o popolare e dei relativi servizi urbani e
sociali.
La concessione del diritto di superficie ad enti
pubblici per la...
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