DECRETO 27 dicembre 2019 - Modifica del decreto 7 dicembre 2018 recante: «Modalita' e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale». (20A00236)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonche' l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 2008, n. 103, recante l'individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche' delle relative attribuzioni e competenze;

Visto l'art. 14, comma 8-bis, della predetta legge n. 196 del 2009, che dispone che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse;

Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, concernenti le procedure di gara e le fasi a essa prodromiche e successive confluiscono nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'Autorita' nazionale anticorruzione;

Visto l'art. 1, commi da 411 a 415, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, volti a incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione;

Visto, in particolare, il comma 414 dell'art. 1...

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