DECRETO 26 ottobre 2018 - Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (18A07138)

IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifiche dell'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto l'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 45, ai sensi del quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unita' cinofile mediante avvio di procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;

Visto l'art. 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevedono, rispettivamente, l'assunzione straordinaria, nell'arco di un quinquennio a decorrere dal 2018, di un contingente di personale del ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' l'incremento di trecento unita' della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;

Visto l'art. 1, comma 295, della richiamata legge n. 205 del 2017, che riserva, nel limite massimo del trenta per cento, le assunzioni ivi previste al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e deroga il limite di eta' anche per le assunzioni di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;

Visto il decreto del Presidente...

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