DECRETO 26 ottobre 2017 - Incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario - anno 2016. (17A08522)

IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale Visto l'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che «Dall'anno 2012 all'anno 2017, le somme disponibili sul capitolo 1316 (Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali) dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato, ... dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017 ...»;

Visto, altresi', che ai sensi del suddetto art. 3-bis, il contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica;

Visto che, in base al sopracitato art. 3-bis, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle finalita' di cui al medesimo articolo si provvede, per l'anno 2016, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Viste le...

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