DECRETO 24 ottobre 2014 - Riparto del contributo ex articolo 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per l'attibuzione ai comuni del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) relativo agli immobili equiparati all'abitazione principale, per l'anno 2013. (14A09135)

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, prevede, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni, che i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Considerato che, al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il rimborso dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'eventuale applicazione della suddetta equiparazione, ai sensi della predetta disposizione legislativa, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si deve provvedere ad attribuire agli stessi comuni un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il 30 novembre 2013, termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione 2013, definire i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione per le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio;

Considerato che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 2-bis del decreto legge n. 102/2013, sara' assicurata comunque nel limite massimo di 18,5 milioni di euro, corrispondente alle risorse stanziate per...

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