DECRETO 24 novembre 2020, n. 156 - Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici. (20G00181)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ha previsto il riconoscimento del diritto a un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita di beni e di prestazione di servizi
Visto l'articolo 1, commi 288 e 289, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di uno o piu' decreti per definire le condizioni, i casi e i criteri per l'attribuzione di tale rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, le forme di adesione volontaria, gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti, sempre ai fini dell'attribuzione del rimborso
Considerato che l'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della predetta legge n. 160 del 2019, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi della societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonche' della societa' Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. al fine di, rispettivamente, sviluppare i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289 della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di procedere alle attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonche' di ogni altra attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei rimborsi e le spese per le attivita' legate all'attuazione delle misure di cui ai citati commi 288 e 289, prevedeva lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su apposito fondo, dell'importo pari ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022
Visto l'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha ridotto di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Visto il comma 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e la copertura delle ulteriori spese derivanti dall'attuazione della misura, ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con nota n. 179 del 13 ottobre 2020
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020
Vista la comunicazione in data 16 novembre 2020 alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
-
Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «programma»: il programma infrannuale di rimborso in denaro a favore degli aderenti che, fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
b) «strumenti di pagamento elettronici»: gli strumenti di pagamento nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente: a) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
b) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
c) «esercente»: il soggetto che svolge attivita' di vendita di beni e di prestazione di servizi presso il quale sono effettuati acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e tramite un acquirer convenzionato
d) «aderente»: la persona fisica maggiorenne, residente nel territorio dello Stato, che partecipa al programma
e) «acquirer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione e che ha sottoscritto, altresi', una convenzione con la PagoPA S.p.A. per partecipare al programma ovvero Bancomat S.p.A., previa sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.A.
f) «identificativo univoco dell'esercente» o «MerchantID»: il numero che identifica l'esercente univocamente all'interno del sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di pagamento eseguita in favore dell'esercente
g) «issuer convenzionato»: il soggetto che abbia concluso un accordo con il pagatore per la fornitura di uno strumento di pagamento elettronico e che abbia sottoscritto una convenzione con la PagoPA S.p.A. ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione dei propri clienti, in alternativa all'APP IO, un sistema per l'adesione al programma
h) «sistema cashback»: il sistema, predisposto e gestito ai sensi del presente decreto dalla societa' PagoPA S.p.A., nell'ambito della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie i dati rilevanti, ai fini della partecipazione al programma, degli aderenti e degli esercenti, definisce la graduatoria e trasmette le informazioni rilevanti all'APP IO e ai sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati e, ai fini dell'erogazione del rimborso, alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.
i) «APP IO»: l'applicazione, prevista all'articolo 64-bis del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, predisposta e gestita da PagoPA S.p.A. in virtu' dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, tramite la quale gli aderenti possono partecipare al programma e visualizzare la graduatoria finale
l) «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo di una carta di debito o di credito o prepagata, associato alla stessa fin dalla sua emissione, ovvero l'identificativo univoco dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo della carta
m) «codice carta crittografato in modo irreversibile»: l'oscuramento crittografico non reversibile del PAN (Hashpan)
n) «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di titolarita' di Bancomat S.p.A., operante su carte emesse dai singoli issuer sottoscrittori delle licenze emesse dalla stessa Bancomat S.p.A.
o) «dispositivo di accettazione»: il dispositivo fisico che, per il tramite di software e/o applicazioni informatiche, consente il pagamento degli acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici
p) «marca temporale»: sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare l'effettiva esecuzione di un'operazione di pagamento e che, piu' precisamente, indica il numero di secondi trascorsi tra la data e/o l'orario dell'operazione di pagamento e una data e/o un orario convenzionale
q) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze
r) «SPID»: il sistema pubblico d'identita' digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
s) «CIE»: il documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
t) «valutazione di impatto sulla protezione dei dati»: la valutazione d'impatto di cui all'articolo 35 del regolamento UE 2016/679.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE)
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 288, 289, 289-bis,
289-ter, 290 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022 (Legge di bilancio 2020):
288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni
residenti nel territorio dello Stato, che, fuori
dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione,
effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento
elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita
di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un
rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base
dei criteri individuati dal decreto del Ministro
dell'economia...
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