DECRETO 22 novembre 2019 - Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti. (20A00459)

IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015-2016» e, in particolare, l'art. 11, comma 3, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 146, che prevede che, tra le vittime di reati intenzionali violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;

Visto l'art. 1, commi 351 e 352, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie civili a seguito dell'applicazione del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, art. 10, comma 1, vengano riassegnati al Ministero dell'interno per alimentare il «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti», ridenominato ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici», per le finalita' espressamente rivolte all'indennizzo previsto all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122;

Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2017» e, in particolare, l'art. 6, comma 4, che ha previsto: - l'incremento del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani di crimini domestici per un importo pari a 2.800.000 euro per l'anno 2017 e a 1.400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per le finalita' di cui al comma 1, lettera f) dello stesso articolo...

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