DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 - Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67

Coming into Force06 Febbraio 2016
Enactment Date15 Gennaio 2016
Published date22 Gennaio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/01/22/16G00010/CONSOLIDATED/20161221
Official Gazette PublicationGU n.17 del 22-01-2016
Capo I ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 3;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;

Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Abrogazione di reati

  1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:

  1. 485;

  2. 486;

  3. 594;

  4. 627;

  5. 647.

Art 2.

Modifiche al codice penale

  1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. l'articolo 488 e' sostituito dal seguente: «488. Altre falsita' in foglio firmato in bianco. Applicabilita' delle disposizioni sulle falsita' materiali. - Ai casi di falsita' su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsita' materiali in atti pubblici.»;

    2. all'articolo 489, il secondo comma e' abrogato;

    3. all'articolo 490:

      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»;

      2) il secondo comma e' abrogato;

    4. l'articolo 491 e' sostituito dal seguente: «491. Falsita' in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna delle falsita' prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto e' commesso al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

      Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita', soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.»;

    5. l'articolo 491-bis e' sostituito dal seguente: «491-bis. Documenti informatici. - Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.»;

    6. l'articolo 493-bis e' sostituito dal seguente: «493-bis. Casi di perseguibilita' a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

      Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.»;

    7. all'articolo 596:

      1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»;

      2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma»;

    8. all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile»;

    9. all'articolo 599:

      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;

      2) i commi primo e terzo sono abrogati;

      3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;

    10. l'articolo 635 e' sostituito dal seguente: «635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

      Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

  2. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati...

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