Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 3;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;
Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Abrogazione di reati
Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
485;
486;
594;
627;
647.
Art
2.
Modifiche al codice penale
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Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
l'articolo 488 e' sostituito dal seguente: «488. Altre falsita' in foglio firmato in bianco. Applicabilita' delle disposizioni sulle falsita' materiali. - Ai casi di falsita' su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsita' materiali in atti pubblici.»;
all'articolo 489, il secondo comma e' abrogato;
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all'articolo 490:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»;
2) il secondo comma e' abrogato;
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l'articolo 491 e' sostituito dal seguente: «491. Falsita' in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna delle falsita' prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto e' commesso al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita', soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.»;
l'articolo 491-bis e' sostituito dal seguente: «491-bis. Documenti informatici. - Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.»;
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l'articolo 493-bis e' sostituito dal seguente: «493-bis. Casi di perseguibilita' a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.»;
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all'articolo 596:
1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»;
2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma»;
all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile»;
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all'articolo 599:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;
2) i commi primo e terzo sono abrogati;
3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;
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l'articolo 635 e' sostituito dal seguente: «635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati...