DECRETO 22 dicembre 2023 - Riparto, per l'annualita' 2023, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare. (24A00669)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4, che ne definisce le modalita' di accertamento

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili

Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa'

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989 n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare», e in particolare:

l'art. 2, comma 2, che prevede che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge

l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare

l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale «l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo Fondo»

l'art. 4, che stabilisce le finalita' del predetto Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'

, e, in particolare, l'art. 3

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive di sostegno familiare, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte del Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione, e che le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione

Visti i commi 2 e 2-bis dell'art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i quali, ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi e si...

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