DECRETO 2 marzo 2021 - Modalita' di effettuazione dei controlli per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore per l'indennizzo forfettario. (21A02179)

IL DIRETTORE GENERALE

DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale:

nel comma 493, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per l'erogazione di indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

nel comma 501, ha stabilito, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di presentazione della domanda di indennizzo ed e' istituita e disciplinata una commissione tecnica per l'ammissione all'indennizzo del FIR e l'erogazione dello stesso da parte del FIR

nel comma 501-bis, ha previsto che le attivita' di supporto per l'espletamento delle funzioni della commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. La commissione tecnica, attraverso la societa' predetta, puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, commi sesto e undicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili mediante le suindicate banche dati dell'Agenzia delle entrate, le modalita' di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle entrate e' svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

nel comma 502-bis, ha previsto che hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario i risparmiatori che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro

  1. ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo da parte del FIR, nonche' i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159

    Visto il decreto del 10 maggio 2019 del Ministro dell'economia e...

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