DECRETO 19 giugno 2015 - Attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di condizioni, termini e modalita' di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonche' delle forme di previdenza complementare ed individuazione delle attivita' di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito. (15A05901)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il successivo comma 92 del citato art. 1, della legge n. 190 del 2014, il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del predetto decreto applicata in ciascun periodo di imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del medesimo art. 1;

Visto il comma 93 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato comma 91, sono fissati le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione riguardo alla fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto al comma 94, dell'art. 1, e del relativo monitoraggio;

Visto il successivo comma 94, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per l'attuazione dei commi da 91 a 93;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori...

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