DECRETO 18 dicembre 2017 - Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione». (Decreto n. 999/2017). (18A00678)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 594, «Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, n. 47989, «Apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», che all'art. 1 elenca gli enti pubblici di ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 settembre 2014 n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» con cui e' stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente a vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo Ordinario Enti pubblici di Ricerca - FOE) finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il cui ammontare e' ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537...

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