DECRETO 18 dicembre 2017 - Approvazione delle modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale. (18A00206)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (nel seguito legge n. 99/2009), recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» che prevede: che la gestione economica del mercato del gas naturale (nel seguito MGAS) e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei mercati energetici e nel seguito GME) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza;

che la disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito disciplina) predisposta dal GME e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorita');

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013, recante: «Approvazione della disciplina del mercato del gas naturale»;

Visto il vigente testo della disciplina e, in particolare, i commi 3.5 e 3.6 che prevedono rispettivamente che: il GME predispone le proposte di modifica della disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorita';

la procedura di cui al precedente comma non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica disposta dal GME diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME, e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorita'. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME da' tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet;

Visto il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito regolamento) che ha istituito il codice di rete per...

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