DECRETO 17 marzo 2016, n. 70 - Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16G00081)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Sentito il Consiglio nazionale forense che si e' espresso con parere reso nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del 30 dicembre 2015 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalita' di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonche' i requisiti di validita' del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea. 2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facolta' del praticante di avvalersi delle modalita' alternative di svolgimento del tirocinio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, 15, 40, 41, 44 e 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense): «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - (Omissis). 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle commissioni parlamentari competenti. (Omissis).». «Art. 15 (Albi, elenchi e registri). - 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le societa' di appartenenza;

  1. gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

  2. gli elenchi degli avvocati specialisti;

  3. l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

  4. l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

  5. l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non piu' impugnabile, comportante la radiazione;

  6. il registro dei praticanti;

  7. l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

  8. la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

  9. l'elenco delle associazioni e delle societa' comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

  10. l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'art. 7;

  11. ogni altro albo...

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