DECRETO 17 febbraio 2015, n. 37 - Regolamento recante modalita' di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, nell'ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (15G00051)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella formulazione vigente al 1° luglio 2001, che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma triennale, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti degli operatori e delle caratteristiche tecniche dei relativi impianti di produzione, nazionali ed esteri, necessari per partecipare al programma pluriennale, nonche' delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalita' di distribuzione e dei criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;

Visto il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, nella formulazione vigente al 1° luglio 2001, concernente le modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;

Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti degli operatori e dei relativi impianti di produzione, nazionali e comunitari, necessari per partecipare al programma pluriennale, nonche' delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalita' di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;

Visto il citato articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, laddove dispone, in particolare, che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ivi previsto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto regolamento n. 256 del 2003;

Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del...

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