DECRETO 15 marzo 2018 - Apporto di un immobile di proprieta' dello Stato al fondo 'i3-INPS'. (18A03088)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater del medesimo articolo e' sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;

Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»);

Visto il comma 8-ter dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuova, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo articolo e con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 che ha costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, la societa' per azioni denominata «Investimenti Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio Societa' per Azioni» (di seguito «la Societa'» o «Invimit SGR») per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento immobiliari chiusi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014 che avvia, ai sensi dell'art. 33, la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato, non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' trasferire o conferire beni del patrimonio immobiliare non strumentale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito «decreto»);

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