DECRETO 15 luglio 2022, n. 124 - Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale»

Coming into Force06 Settembre 2022
Enactment Date15 Luglio 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/08/22/22G00132/ORIGINAL
Published date22 Agosto 2022
Official Gazette PublicationGU n.195 del 22-08-2022
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'articolo 94, comma 4-bis;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante: «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale»;

Ritenuto di dover modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-octies, del decreto-legge n. 121 del 2021, il quale prevede che: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua conclusione anche secondo le modalita' di cui all' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in data 16 marzo 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 19324 del 1° giugno 2022; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;»;

  2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati presso una Direzione generale territoriale del Dipartimento della mobilita' sostenibile;»;

  3. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio competente della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche previa istanza da parte dell'impresa richiedente, presentata con le modalita' previste dal presente decreto;»;

  4. la lettera d) e' abrogata;

  5. dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) GISDIL: la piattaforma relativa alla gestione informatizzata dei servizi di linea, presente sul portale dell'automobilista, finalizzata all'inserimento dei dati concernenti l'esercizio di un nuovo servizio di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente altresi' all'Ufficio motorizzazione civile e al competente Ufficio della Direzione generale di effettuare l'istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

  1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande di autorizzazione all'esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno due regioni o province autonome e che possono includere relazioni di traffico infraregionali che non siano gia' oggetto di contratto di servizio pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico che, pur essendo gia' oggetto di contratto di servizio pubblico, riguardano esclusivamente comuni capoluogo di provincia.»;

  2. il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

    2. Nelle domande di cui al comma 1:

    a) e' indicata la denominazione della linea oggetto dell'autorizzazione e il relativo codice identificativo, come risultante dal GISDIL;

    b) sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47...

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