IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'articolo 94, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante: «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale»;
Ritenuto di dover modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-octies, del decreto-legge n. 121 del 2021, il quale prevede che: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua conclusione anche secondo le modalita' di cui all' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in data 16 marzo 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 19324 del 1° giugno 2022; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati presso una Direzione generale territoriale del Dipartimento della mobilita' sostenibile;»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio competente della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche previa istanza da parte dell'impresa richiedente, presentata con le modalita' previste dal presente decreto;»;
la lettera d) e' abrogata;
dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) GISDIL: la piattaforma relativa alla gestione informatizzata dei servizi di linea, presente sul portale dell'automobilista, finalizzata all'inserimento dei dati concernenti l'esercizio di un nuovo servizio di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente altresi' all'Ufficio motorizzazione civile e al competente Ufficio della Direzione generale di effettuare l'istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».