0a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche' la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato";
0b) all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), la parola: "debole" e' sostituita dalla seguente: "vulnerabile" e le parole: "disabili in carrozzella" sono sostituite dalle seguenti: "persone con disabilita'"; conseguentemente, nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "debole" e "deboli", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "vulnerabile" e "vulnerabili";
0c) all'articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)"
a-bis) all'articolo 10, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia nonche' di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto puo' essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, comunque in numero non superiore a sei unita', fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi, purche' almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non puo' essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o piu' assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o piu' assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile";
a-ter) all'articolo 15:
1) al comma 3, le parole: ", h) ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "e h)";
2) al comma 3-bis, le parole: "da euro 108 ad euro 433" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 216 ad euro 866";
3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204";
a-quater) all'articolo 23:
1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. E' vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicita' il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle liberta' individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di genere o alle abilita' fisiche e psichiche.
4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata per le pari opportunita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.
4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata e' immediatamente revocata";
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi e' un'area verde, la cui manutenzione e' affidata a titolo gratuito a societa' private o ad altri enti, e' consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4";
3) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 4-bis e 7-bis" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine e' ridotto a cinque giorni e, nei casi piu' gravi, l'ente proprietario puo' disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario";
a-quinquies) all'articolo 25:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: "le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'" sono inserite le seguenti: ", ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria,";
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
"1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalita' e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture";
a-sexies) all'articolo 40, comma 11, le parole: "che hanno iniziato l'attraversamento" sono sostituite dalle seguenti: "che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento";
a-septies) all'articolo 50, comma 2, le parole: "3 m" sono sostituite dalle seguenti: "3,5 m";
a-octies) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica";
a-novies) all'articolo 60:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonche' i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico";
2) al comma 2, le parole: "Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole";
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri"
alla lettera b), numero 1), le parole: «18 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75 m, ferma restando l'idoneita' certificata dei rimorchi, o delle unita' di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e»;