DECRETO 15 luglio 2016, n. 172 - Regolamento recante la disciplina delle modalita' e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. (16G00183)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'articolo 5-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, che prevede che il progetto relativo ad operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale sia approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sotto il profilo tecnico-economico, e poi trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione definitiva;

Visto l'articolo 5-bis, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, ai sensi del quale il progetto di dragaggio deve basarsi su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Visto che l'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, adotti con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5-bis;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed, in particolare, l'articolo 1, che pone l'obiettivo di proteggere, rafforzare e migliorare l'ambiente acquatico;

Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, ed in particolare l'articolo 4, comma 3 riferimento ai criteri di definizione dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sui rifiuti, che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 80, comma 1, lettera s), che individua tra i compiti di rilievo nazionale in materia di inquinamento delle acque l'autorizzazione agli scarichi in mare da parte di navi e aeromobili;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 109, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la definizione di modalita' tecniche ed i criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;

Visto l'articolo 252, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Visto il decreto 7 novembre 2008 recante «Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Acquisito il formale concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, reso con nota n. 0018553 del 9 maggio 2016;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016, nonche' il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016;

Vista la nota n. 12837 del 13 giugno 2016, con cui e' stata resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il presente decreto: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. In attuazione dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il presente decreto disciplina le modalita' e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, anche al fine del reimpiego dei materiali dragati ovvero per gli utilizzi di cui al comma 2 del medesimo articolo 5-bis. 2. Tutte le operazioni di dragaggio, inclusa la movimentazione del sedimento, il trasporto, la collocazione finale secondo le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, devono essere realizzate secondo modalita' tali da prevenire o ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente circostante, ed in particolare escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali interessate e delle loro utilita', nonche' eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale. 3. Le operazioni di deposito, trasporto e trattamento del materiale che non rispetta i requisiti di qualita' stabiliti per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 restano soggette al regime dei rifiuti di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Il presente decreto non si applica alle operazioni inerenti i materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, destinati ad essere gestiti al di fuori di detti siti. Tali operazioni sono autorizzate nel rispetto delle modalita' discendenti dall'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28...

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