DECRETO 14 ottobre 2019 - Modifiche ed integrazioni al decreto 3 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze. (19A06842)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»;

Visto il Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2016, n. 49, recante la disciplina in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

Visto il comma 2 dell'art. 13 del predetto decreto-legge n. 18/2016 che prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate disposizioni di attuazione del Capo II del predetto decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016 recante disposizioni di attuazione del Capo II del predetto decreto-legge n. 18/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2016, n. 188;

Visto il Capo III del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 maggio 2019, n. 41 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la GACS per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, prorogabili per ulteriori dodici mesi, sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al predetto Capo ed apporta, altresi', modifiche e integrazioni alla disciplina della Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS) prevista dal predetto Capo II del decreto-legge n. 18/2016;

Visto, in particolare, l'art. 22 del predetto decreto-legge n. 22/2019, che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni di attuazione di cui al predetto art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 18/2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attivita' di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti;

Ritenuta, pertanto, la necessita' di adeguare le previsioni del citato decreto 3 agosto 2016 alle modifiche normative introdotte dal predetto decreto-legge n. 22/2019 convertito con modificazioni in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 maggio 2019, n. 41;

Decreta: Art. 1 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, sono apportate le seguenti modificazioni...

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