MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2019, N. 22
All'articolo 3:
al comma 7, dopo le parole: «istanza prevista» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della vigente disciplina del Testo unico della finanza e del Testo unico bancario,»;
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformita' alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso
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All'articolo 4, comma 2, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di recesso».
All'articolo 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano gia' presentato istanza di autorizzazione alle autorita' competenti per lo svolgimento delle relative attivita' non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3
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All'articolo 8, comma 5, le parole: «all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro».
All'articolo 10, comma 3, le parole: «e ogni altra disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «e ad ogni altra disposizione».
All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «sono stabilite» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».
All'articolo 14:
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della continuita' del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonche' all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998
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All'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
3-bis. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo"
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All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «di tutela della salute» sono sostituite dalle seguenti: «di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie» e la parola: «britannici» e' sostituita dalle seguenti: «del Regno Unito»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attivita' demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un...