DECRETO 13 aprile 2022, n. 101 - Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate

Coming into Force11 Agosto 2022
Enactment Date13 Aprile 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/07/27/22G00110/ORIGINAL
Published date27 Luglio 2022
Official Gazette PublicationGU n.174 del 27-07-2022
Capo I Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attivita' di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali
Art 1.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, commi da 784 a 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che introducono nuove disposizioni in merito alla riscossione delle entrate delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali;

Visto l'articolo 1, comma 784, della legge n. 160 del 2019, il quale prevede che, fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni, alle comunita' montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali;

Visto l'articolo 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 160 del 2019, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate;

Visto l'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce le nuove misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805;

Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

Visto l'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare:

il comma 1, primo periodo, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

il comma 1, secondo periodo, il quale prevede che sono escluse le attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4);

il comma 3, che stabilisce che con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di provvedere all'adozione di un nuovo regolamento che sostituisce il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, recante il «Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89, concernente il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 luglio 2021 e dell'8 marzo 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 3150 del 16 marzo 2022; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Istituzione dell'albo

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, e' istituito l'albo dei soggetti che effettuano le attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati «enti locali».

  2. In apposita sezione dell'albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  3. Le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate possono essere svolte anche dalle societa' di cui al comma 1.

  4. Entrambe le sezioni di cui ai commi 1 e 2 sono di seguito denominate «albo».

Art 2.

Soggetti iscrivibili

  1. Nell'albo sono iscritti:

    1. le societa' di capitale aventi per oggetto la gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, nonche' le societa' di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate:

      1) i cui soci non esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo;

      2) i cui soci non effettuano l'attivita' di commercializzazione della pubblicita';

      3) che non siano controllate da societa' che svolgono l'attivita' di cui al n. 2);

    2. le societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

  2. In ogni caso, le societa' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non possono svolgere l'attivita' di commercializzazione della pubblicita'.

  3. Nella sezione separata dell'albo sono iscritte le societa' di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate.

  4. Nell'albo possono richiedere di essere iscritti:

    1. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attivita' di cui ai commi 1 e 3;

    2. le societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997;

    3. l'agente della riscossione, «Agenzia delle entrate-Riscossione» di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2006, n. 225, di seguito denominato «ADER» che esercita l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 193 del 2016. In caso di richiesta ADER e' iscritta di diritto nell'albo e ad essa non si applicano le disposizioni del comma 1, lettera a), n. 1 del presente articolo nonche' degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, commi 2 e 3, 15, 16 e 17.

  5. Non e' iscrivibile, in ogni caso, la societa' precedentemente cancellata dall'albo, salvo il caso in cui la cancellazione e' stata richiesta dalla societa' stessa.

  6. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4, lettera a), sono tenuti ad informare tempestivamente la Commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n....

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