DECRETO 12 febbraio 2021 - Modalita' di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale. (21A02710)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

ed

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

, ed in particolare:

l'art. 3, comma 9, primo periodo, che prevede che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza (Rdc), la variazione dell'attivita' e' comunicata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio

l'art. 3, comma 9, terzo periodo, secondo cui, a titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio

l'art. 8, comma 4, primo periodo, in base al quale ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nel limite di 780 euro mensili

l'art. 8, comma 4, secondo periodo, che prevede che le modalita' di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale debbano essere stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico

l'art. 8, comma 5, primo periodo, secondo cui il diritto alla fruizione degli incentivi previsti dal medesimo articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

l'art. 12, comma 1, che autorizza la spesa complessiva a valere sulla quale insistono gli oneri del beneficio addizionale di cui all'art. 8, comma 4

l'art. 12, commi 9 e 10, concernenti le procedure da seguire ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati, ivi comprese le attivita' di monitoraggio delle erogazioni degli incentivi di cui all'art. 8

Visto l'art. 12, comma 1 della legge 7 agosto...

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