DECRETO 11 marzo 2020, n. 54 - Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (20G00070)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'articolo 22, comma 4, il quale rinvia ad apposito decreto, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, nonche' la definizione dei casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base»;

l'articolo 22, commi 5 e 6, che prevedono, rispettivamente, la libera determinazione del prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole, da parte di ciascuna impresa di assicurazione, che formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo, nonche' la predisposizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, del modello elettronico da utilizzare per l'offerta di cui al comma 5, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate;

l'articolo 22, comma 7, secondo cui le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e in particolare l'articolo 132-bis, comma 1, secondo cui gli intermediari prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012;

l'articolo 132-bis, comma 3, secondo cui l'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli;

con le stesse disposizioni sono definite le modalita' attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione;

l'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), secondo cui i meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, sono installati su proposta dell'impresa di assicurazione o sono gia' presenti e portabili;

Visto il provvedimento IVASS 3 marzo 2015, n. 8, recante «Regolamento concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alle richiamate disposizioni legislative, contenute nell'articolo 22, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, nonche' nell'articolo 132-bis del codice delle assicurazioni private;

Sentito l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha espresso il proprio parere con nota n. 0071866/18 del 2 marzo 2018;

Sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2018;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18 settembre 2018, protocollo n. 7490;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) codice delle assicurazioni: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

  1. modello elettronico: modello standard telematico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, utilizzato dall'impresa di assicurazione per formulare l'offerta del contratto base al consumatore, via internet, anche attraverso il proprio sito web, ovvero integrato con i sistemi di preventivazione ed offerta online pubblici;

  2. Nuovo preventivatore pubblico: il servizio informativo predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'IVASS, che consente al consumatore e all'intermediario, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli, l'accesso e la risposta per via telematica ai premi offerti da tutte le imprese di assicurazione;

  3. impresa di assicurazione: l'impresa di assicurazione con sede legale in Italia autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto, l'impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, nonche' l'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo autorizzata in Italia all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento;

  4. consumatore: la persona fisica come definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

  5. punti vendita: i locali ovvero le sedi o le dipendenze dell'intermediario o dell'impresa, accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto;

  6. r.c. auto: assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per...

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