DECRETO 10 novembre 2016, n. 248 - Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (16G00261)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», di seguito «codice dei contratti pubblici»;

Visti gli articoli 83 e 84 del codice dei contratti pubblici che disciplinano, rispettivamente, i criteri di selezione e soccorso istruttorio e il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

Visto l'articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici, che dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e' definito l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;

Visto l'articolo 216, comma 15, del codice dei contratti pubblici, che dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di confermare l'elenco delle strutture, impianti e opere contenuto nel citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, stante la specificita' dei lavori riguardanti tali categorie, che suggeriscono di mantenere la previgente disciplina in quanto riguarda l'esecuzione di opere connotate da rilevante complessita' tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico nell'ambito delle quali rientrano le categorie afferenti i beni culturali la sicurezza strutturale e infrastrutturale, impiantistica e nonche' per il possibile impatto e la salute pubblica e la pubblica incolumita' di talune realizzazioni rientranti nelle categorie in parola e di integrare, per le medesime motivazioni, tale elenco con le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno);

Ritenuto, altresi', di prevedere un congruo periodo di monitoraggio al fine di valutare gli effetti prodotti dal presente decreto e procedere, a seguito della valutazione di tali effetti, all'aggiornamento delle disposizioni introdotte dal presente decreto;

Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, con nota prot. 6635 del 14 luglio 2016, ha reso il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 0010522 del 4 novembre 2016;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. In attuazione dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il presente decreto definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. 2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non e' ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non e' computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice. 3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10. - La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. - La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. - La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. - Si riportano gli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture): «Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio). - 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneita' professionale;

  1. la capacita' economica e finanziaria;

  2. le capacita' tecniche e professionali. 2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo...

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