DECRETO 1 agosto 2023 - Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», il cui art. 9 ha apportato modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»

Visti gli articoli da 15-bis a 15-undecies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che regolano l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione

Visto in particolare, l'art. 15-octies, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 28 del 2010 a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'»

Visti gli articoli da 11-bis a 11-undecies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che regolano l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di negoziazione assistita

Visto in particolare, l'art. 11-octies, comma 1, del predetto decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalita' di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'»

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023

Decreta:

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente decreto determina gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalita' di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.

    Art. 2

    Definizioni

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. «richiedente»: l'avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che e' legittimato a presentare l'istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto

    2. «ODM»: organismo di mediazione. L'ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformita' al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

    3. «numero d'ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al momento dell'iscrizione al registro in conformita' al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo, n. 28 del 2010

    4. «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010

    5. «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione

    6. «accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione

    7. «negoziazione assistita»: la procedura di negoziazione assistita da avvocati svolta in conformita' alle disposizioni del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

    8. «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista dall'art. 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

    9. «accordo di negoziazione»: l'accordo che compone la controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita da...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT