Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 30 aprile 1999, n. 149 (ud. 26 aprile 1999) Pres. Granata - Rel. Chieppa - Imp. Rendine.

Edilizia e urbanistica - Contravvenzioni - Sanatoria edilizia - Concessione in sanatoria - Reati concernenti le opere in cemento armato e le costruzioni in zona sismica - Estinzione - Omessa previsione - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche i reati concernenti la violazione della normativa sulle costruzioni in cemento armato (artt. 1, 2 e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086) e quella sulle costruzioni in zona sismica (artt. 3, 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 6). (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22) (1).

    (1) La citata sentenza Corte cost. 31 marzo 1988, n. 370 si trova pubblicata su Giur. cost. 1988, 1619. Cfr., altresì, Cass. pen., sez. III, 20 dicembre 1995, Zona, in questa Rivista 1996, 778; Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 1995, Ferrante, ibidem; Cass. pen., sez. III, 14 settembre 1993, Cerato, ivi 1994, 672 e Cass. pen., sez. III, 14 giugno 1993, Filoramo, ivi 1994, 545.

(Omissis). - Ritenuto che il pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, nel corso di un procedimento penale a carico di un soggetto imputato di violazione della normativa urbanistica e di altri reati concorrenti, concernenti la violazione della normativa sulle costruzioni in cemento armato (artt. 1, 2 e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086) e quella sulle costruzioni in zona sismica (artt. 3, 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64), ha sollevato, con ordinanza del 7 maggio 1997 (r.o. n. 18 del 1998), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche i reati sopra citati;

- che, ad avviso del giudice a quo tale esclusione dell'effetto estintivo del reato attribuito alla concessione in sanatoria dalla norma impugnata, con riferimento a reati, quali quelli indicati, che sono puniti in misura assai più lieve di quella prevista per le costruzioni abusive, non sarebbe adeguatamente giustificata dalla diversità degli interessi da tutelare sottesi alle diverse normative, e si porrebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la declaratoria di non doversi procedere sotto il profilo penale in relazione ai reati di cui si tratta non precluderebbe alle autorità preposte alla vigilanza sulle costruzioni eseguite in zona sismica e sulle opere in conglomerato cementizio, ai sensi degli artt. 26 della L. n. 64 del 1974, e 18 della legge n. 1086 del 1971, di operare comunque i controlli cui sono deputate;

- che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione sollevata, osservando che il rilascio di una concessione in sanatoria in materia urbanistica non può elidere ex post il disvalore giuridico che deriva dalla violazione delle altre disposizioni richiamate, atteso che esse tutelano oggettività giuridiche differenti e tra loro non assimilabili;

- che, sempre ad avviso dell'interveniente, non potrebbe farsi discendere l'illegittimità della mancata estensione alla fattispecie in esame del meccanismo di estinzione previsto in relazione alle violazioni in materia urbanistica dalla esiguità della risposta sanzionatoria nei casi in questione, la quale dipende esclusivamente dalle fattispecie stesse come reati di pericolo astratto, in cui la sfera di intervento penale è considerevolmente anticipata in considerazione della priorità del bene tutelato. Infine, si osserva nella memoria, la comunicazione della sentenza di condanna all'ufficio tecnico della Regione ex art. 26 della L. n. 64 del 1974, ovvero...

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