Decisioni della Corte

Pagine827-831

Page 827

@CORTE COSTITUZIONALE 20 luglio 1999, n. 329 (ud. 14 luglio 1999). Pres. Granata - Rel. Neppi Modona - Imp. Sgarbi.

Corte costituzionale - Conflitti - Opinioni espresse da un deputato - Delibera di insindacabilità - Spettanza alla Camera dei deputati - Esclusione.

Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in relazione ai fatti per i quali è stato promosso contro il suddetto un procedimento civile davanti al Tribunale di Ferrara, e va conseguentemente annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1995. (Delib. Camera dei deputati 14 settembre 1995; Cost., art. 68) (1).

    (1) Le citate sentenze Corte cost. 18 luglio 1998, n. 289 e Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 375 si trovano pubblicate rispettivamente in Giur. cost. 1998, 2195 con nota di A. PACE e di N. ZANON ed ivi 1997, 3590 con nota di F. PETRANGELI e A. PERTICI. Sempre in tema di insindacabilità parlamentare, v. altresì, Cass. pen., sez. V, 8 luglio 1999, Sgarbi, in questo fascicolo, 867.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ricorso in data 7 gennaio 1998 la Camera dei deputati, in persona del suo presidente rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo tribunale (reg. confl. n. 15 del 1998).

Premesso che davanti a tale ufficio giudiziario il prof. Achille Bonito Oliva, candidato alla carica di direttore della Biennale di Venezia, aveva intentato causa civile contro l'on.le Vittorio Sgarbi per il risarcimento dei danni che assumeva di avere subito a seguito delle opinioni espresse in un'intervista rilasciata dal parlamentare e pubblicata dal quotidiano Il Giorno il 23 gennaio 1993, la Camera denuncia che il procedimento civile è proseguito malgrado la Camera stessa, con deliberazione del 14 settembre 1995, avesse affermato l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on.le Sgarbi.

In particolare, la ricorrente lamenta che - nonostante il Presidente della Camera in data 30 aprile 1997 avesse indirizzato al Presidente del Tribunale di Ferrara una missiva in cui si faceva presente, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che gli effetti della deliberazione di insindacabilità precludevano la prosecuzione del procedimento civile in corso - il Tribunale di Ferrara e il giudice istruttore del predetto tribunale avevano continuato a svolgere nel corso del 1996 e del 1997 attività giurisdizionale preordinata alla decisione di merito, e segnatamente avevano pronunciato: ordinanza del giudice istruttore che rimetteva la causa al collegio per la conseguente assegnazione a sentenza; ordinanza collegiale con cui il tribunale rimetteva la causa al giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria; ordinanza del giudice istruttore con cui, respinta l'istanza di sospensione del giudizio presentata dall'on.le Sgarbi in relazione al ricorso per regolamento di giurisdizione sollevato avanti alla Corte di cassazione, veniva fissata l'udienza per l'espletamento delle prove ammesse.

La ricorrente denuncia pertanto la violazione degli artt. 68, 101, 134 della Costituzione e 37 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, per avere il Tribunale di Ferrara e il giudice istruttore del predetto tribunale invaso la sfera di potestà, costituzionalmente riservata alla Camera, di valutare i limiti di esercizio del mandato parlamentare. Valutazione che è del tutto estranea alla funzione giurisdizionale, in quanto spettante alla funzione di rappresentanza politica e alle sue manifestazioni, di cui i membri del Parlamento rispondono solo politicamente, attraverso il controllo dell'elettorato, ovvero nell'ambito dell'ordinamento parlamentare.

Se i giudici di Ferrara prosegue la ricorrente - avessero ritenuto la deliberazione di insindacabilità della Camera invasiva della loro sfera di potestà, avrebbero potuto, sulla base della consolidata giurisprudenza costituzionale, soltanto sollevare conflitto di attribuzione, non certo proseguire il giudizio civile.

La ricorrente rileva inoltre che l'operato dei giudici non potrebbe neppure trovare giustificazione nel principio di disapplicazione degli atti, che concerne il sindacato giurisdizionale sulla conformità alla legge degli atti della pubblica amministrazione ed è limitato alla violazione del principio di legalità e alla disapplicazione degli atti illegittimi, ma è per definizione inoperante riguardo ad atti che sono manifestazione di potestà discrezionali, tanto più se politiche.

La Camera dei deputati conclude chiedendo che la Corte costituzionale: dichiari che il Tribunale di Ferrara non poteva proseguire il giudizio di responsabilità civile a carico dell'on.le Sgarbi dopo la deliberazione di insindacabilità della Camera; dichiari la competenza esclusiva della Camera a pronunciarsi sulla insindacabilità, ex art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dai suoi componenti; annulli tutti gli atti compiuti dal Tribunale di Ferrara dopo la deliberazione di insindacabilità, affermando che il procedimento civile contro l'on.le Sgarbi non poteva essere proseguito; dichiari infine che, ove il Tribunale di Ferrara avesse ritenuto che la deliberazione di insindacabilità invadeva la sfera della sua potestà, avrebbe potuto sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

  1. - Con ordinanza n. 177 del 1998, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore del predetto tribunale.

  2. - Si sono costituiti in giudizio il Tribunale di Ferrara, in persona del suo presidente pro tempore nonché il giudice istruttore del predetto tribunale, depositando atto di costituzione, a firma dei rappresentanti e difensori avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi, chiedendo che il ricorso venga respinto in quanto inammissibile e infondato.

    Con successiva memoria i resistenti premesso che durante le fasi iniziali del procedimento civile davanti al Tribunale di Ferrara era vigente il D.L. 16 maggio 1994, n. 291, attuativo dell'art. 68, primo comma, Cost., poi definitiva-Page 828 mente decaduto a causa della mancata conversione anche dei successivi decreti legge, e che la deliberazione della Camera sulla sindacabilità era stata sollecitata dal tribunale in applicazione della disciplina allora stabilita dal decreto legge sostengono in primo luogo che la mancata conversione del decreto legge ha determinato la caducazione di tutti gli atti compiuti in attuazione del decreto stesso, compresa la deliberazione di insindacabilità della Camera, votata quando era ancora in vigore uno dei vari decreti legge poi non convertiti.

    In subordine, i resistenti sollecitano la Corte a rimeditare la propria giurisprudenza in tema di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988. In particolare, contestano che il potere, riconosciuto da tale norma alla Camera di appartenenza del parlamentare, di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, produca l'effetto, qualora la condotta sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT