Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 7 ottobre 1999, n. 382 (ud. 30 settembre 1999). Pres. Granata - Rel. Vari - Ric. Presidente del Consiglio dei ministri.

Inquinamento - Elettromagnetico - Disciplina regionale - Regime transitorio - Valori di campo elettrico e magnetico - Fissazione - Prospettato maggior aggravio economico per gli utenti di tutto il territorio nazionale - Lesione dell'interesse nazionale e di quello di altre regioni - Que stione inammissibile di legittimità costituzionale. Inquinamento - Elettromagnetico - Valori di campo elettrico e magnetico - Fissazione - Denunciata invasione di com petenze statali - Questione non fondata di legittimità co stituzionale.

È inammissibile, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge Regione VenetoPrevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio»), riapprovata il 29 luglio 1997 e sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di altre Regioni in relazione al prospettato maggiore aggravio economico per gli utenti di tutto il territorio nazionale ricollegabile alla determinazione di valori di campo elettrico e magnetico in misura inferiore rispetto a quelli fissati dalla normativa statale. (L.R. Veneto 29 luglio 1997, art. 1) (1).

Non è fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, commi 1 e 2, sollevata sotto il profilo dell'invasione delle competenze statali in tema di determinazione di valori di campo elettrico e magnetico. (L.R. Veneto 29 luglio 1997, art. 1) (2).

    (1, 2) La citata sentenza Corte cost. 30 dicembre 1991, n. 517 trovasi pubblicata in Giur. cost. 1991, 4086. Per riferimenti di carattere generale sul fenomeno del c.d. inquinamento elettromagnetico, v. Trib. Venezia 16 marzo 1999, Pareschi, in questa Rivista 1999, 575, con nota di L. RAMACCI, Inquinamento elettromagnetico, un nuovo intervento del giudice penale e, in dottrina, L. RAMACCI e S. MAGLIA, Introduzione alla voce Inquinamento elettromagnetico, in S. MAGLIA e M. SANTOLOCI, Il codice dell'ambiente, Ed. La Tribuna, Piacenza 1999, p. 1427 ss.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997, concernente «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio».

Secondo il ricorrente, tale legge, nel dettare disposizioni in tema di distanze tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie e le linee elettriche aeree esterne con tensione uguale o superiore a kv 132, invade ambiti che, come confermato dall'art. 4 della legge n. 833 del 1978 e dall'art. 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986, rientrano nella competenza dello Stato; competenza già esercitata, peraltro, con l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.

Si rileva, inoltre, che i valori fissati sono notevolmente diversi da quelli indicati dal primo di tali decreti; il che comporta che le maggiori spese sostenute dal gestore della rete elettrica, per ottemperare alle previsioni della legge medesima, ricadono su tutti gli utenti del territorio nazionale, a fronte di un presunto e non dimostrato beneficio degli abitanti della sola regione Veneto.

Vi sarebbe, pertanto, non soltanto violazione della competenza legislativa dello Stato, ma anche lesione dell'interesse nazionale e di quello di altre Regioni (art. 117 della Costituzione).

  1. - Si è costituita in giudizio la regione Veneto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

    Ad avviso della resistente la competenza regionale in materia sarebbe desumibile proprio dalle disposizioni richiamate dalla difesa governativa, a sostegno della pretesa violazione dell'art. 117 della Costituzione. Prova di ciò sarebbe il fatto che il Governo non ha formulato rilievi sulle precedenti leggi della stessa regione che, a partire dal 1993(v. leggi 30 giugno 1993, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 43), hanno già indicato le distanze dei fabbricati dagli elettrodotti, né su quelle successivamente intervenute per modificare i termini iniziali di entrata in vigore delle relative prescrizioni (v. leggi n. 7 del 1994, n. 6 del 1995, n. 6 del 1996 e n. 6 del 1997).

    In realtà le stesse disposizioni legislative invocate dal Governo avrebbero come presupposto la competenza regionale in materia di disciplina territoriale e di tutela sanitaria, posto che l'art. 11 della legge n. 833 del 1978 ribadisce appieno tale competenza, «limitandosi a definire gli ambiti dei principi da fissarsi con leggi dello Stato», e che l'art. 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986 dispone soltanto che i Ministri dell'ambiente e della sanità provvedano a fissare i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dell'esposizione alle fonti inquinanti, confermando anche sotto questo profilo la competenza della regione.

    Ciò posto, la previsione di una disciplina più garantistica non sarebbe sufficiente a configurare una invasione della competenza statale, tanto più che la delibera legislativa impugnata contiene soltanto misure cautelative in vista dell'applicazione piena, a partire dall'1 gennaio 2000, del nuovo regime previsto dalla legge regionale n. 27 del 1993.

    Sarebbe, poi, chiaro che la legge denunciata si riferisce alla formazione di strumenti urbanistici generali ed alle loro varianti dall'1 gennaio 1998, con un evidente richiamo alla competenza regionale in detta materia ed in relativi limiti. D'altro canto il paventato incremento di oneri finanziari per l'ente gestore della rete elettrica, con i connessi riflessi nei confronti di tutti gli utenti nel territorio nazionale, risulterebbe un'ipotesi tutt'altro che dimostrata.

  2. - Con una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa impugnata. Page 1078

    Si osserva che i valori di campo elettrico e magnetico previsti dalla legge regionale sono notevolmente inferiori (e cioè di 10 volte per il campo elettrico e di 500 volte per il campo magnetico) a quelli fissati dalla normativa statale in piena aderenza alle raccomandazioni provenienti dalle più autorevoli organizzazioni scientifiche a livello mondiale (IRPA/INIRC, OMS, ICNIRP ed altre), nonché dall'Istituto superiore di sanità. In tal modo le indicazioni normative della regione Veneto avrebbero, da un lato, superato i limiti costituzionali della potestà legislativa regionale e, dall'altro, alterato il principio di uniformità ed omogeneità dei criteri di tutela voluto dalla vigente legislazione statale, ledendo, altresì, l'interesse nazionale e quello delle altre Regioni, a causa dei connessi effetti economici disaggreganti sulla generale gestione unitaria della rete elettrica.

    Nel ricostruire puntualmente l'attuale assetto normativo in materia di tutela della salute con riferimento all'esposizione a campi elettrici e magnetici, e segnatamente alle prescrizioni fissate per gli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, come pure con riguardo a settori finitimi, quali quelli della telefonia cellulare (decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1997, n. 189) e dell'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447), la memoria rileva che, in tema di tutela dall'inquinamento da qualunque fonte prodotto, è riservata allo Stato una competenza esclusiva, volta ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale; competenza nella specie esercitata sulla base di criteri estremamente prudenziali ed oggettivamente cautelativi.

    Osservato, poi, che tali esigenze di uniformità sono ribadite dalle più recenti iniziative legislative volte a fronteggiare le esigenze di protezione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici, si rammenta, altresì, che la giurisprudenza costituzionale, in più occasioni (sentenze n. 306 del 1988 e n. 517 del 1991), ha riconosciuto la riserva allo Stato stesso del potere di fissare limiti massimi uniformi di esposizione ad inquinamenti chimici, fisici o biologici, all'evidente fine di assicurare un quadro di riferimento omogeneo su tutto il territorio nazionale. Uniformità necessaria, secondo detta giurisprudenza, anche allo scopo di evitare che si crei disparità di trattamento fra impresa e...

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