Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine347-348

Page 347

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 9 febbraio 2001, n. 34 (ud. 25 gennaio 2001). Pres. Santosuosso - Rel. Zagrebelsky - Imp. C.V.

Reati militari - Diserzione - Successivo rifiuto al servizio militare per motivi di coscienza - Punibilità per entrambi i reati ex art. 148 c.p.m.p. e 14, comma 2, L. n. 230/98 - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e 148 c.p.m.p., nella parte in cui è previsto che al soggetto il quale, dopo essersi assentato arbitrariamente dal reparto, abbia manifestato - una volta trascorsi i cinque giorni per la penale rilevanza dell'assenza - motivi di coscienza che lo inducano a rifiutare il servizio militare di leva, debba essere ascritto sia il reato militare di diserzione, sia quello di rifiuto del servizio militare di leva previsto e punito dall'art. 14 della legge n. 230/98, anziché solo quest'ultimo reato. (C.p.m.p., art. 148; L. 8 luglio 1998, n. 230, art. 14) (1).

    (1) Per utili ragguagli in argomento, si vedano in dottrina RODOLFO VENDITTI, L'obiezione di coscienza al servizio militare, Ed. Giuffrè, Milano 1999, pagg. 142 ss. e, sempre dello stesso Autore, I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare, Giuffrè, Milano 1995, 149.


(Omissis). - Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino ha sollevato, con ordinanza del 4 maggio 1999, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e dell'art. 148 cod. pen. mil. pace (Diserzione), «nella parte in cui è previsto che (al) soggetto il quale, dopo essersi assentato arbitrariamente dal reparto, abbia manifestato - una volta trascorsi i cinque giorni per la penale rilevanza dell'assenza - motivi di coscienza che lo inducano a rifiutare il servizio militare di leva, debba essere ascritto sia il reato militare di diserzione, sia quello di rifiuto del servizio militare di leva previsto e punito dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, anziché solo quest'ultimo reato»; che, secondo quanto riferisce in fatto l'ordinanza di rinvio, nel processo principale dinanzi al giudice...

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