Decisioni della Corte
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 347-348 |
Page 347
@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 9 febbraio 2001, n. 34 (ud. 25 gennaio 2001). Pres. Santosuosso - Rel. Zagrebelsky - Imp. C.V.
Reati militari - Diserzione - Successivo rifiuto al servizio militare per motivi di coscienza - Punibilità per entrambi i reati ex art. 148 c.p.m.p. e 14, comma 2, L. n. 230/98 - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e 148 c.p.m.p., nella parte in cui è previsto che al soggetto il quale, dopo essersi assentato arbitrariamente dal reparto, abbia manifestato - una volta trascorsi i cinque giorni per la penale rilevanza dell'assenza - motivi di coscienza che lo inducano a rifiutare il servizio militare di leva, debba essere ascritto sia il reato militare di diserzione, sia quello di rifiuto del servizio militare di leva previsto e punito dall'art. 14 della legge n. 230/98, anziché solo quest'ultimo reato. (C.p.m.p., art. 148; L. 8 luglio 1998, n. 230, art. 14) (1).
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(1) Per utili ragguagli in argomento, si vedano in dottrina RODOLFO VENDITTI, L'obiezione di coscienza al servizio militare, Ed. Giuffrè, Milano 1999, pagg. 142 ss. e, sempre dello stesso Autore, I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare, Giuffrè, Milano 1995, 149.
(Omissis). - Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino ha sollevato, con ordinanza del 4 maggio 1999, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e dell'art. 148 cod. pen. mil. pace (Diserzione), «nella parte in cui è previsto che (al) soggetto il quale, dopo essersi assentato arbitrariamente dal reparto, abbia manifestato - una volta trascorsi i cinque giorni per la penale rilevanza dell'assenza - motivi di coscienza che lo inducano a rifiutare il servizio militare di leva, debba essere ascritto sia il reato militare di diserzione, sia quello di rifiuto del servizio militare di leva previsto e punito dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, anziché solo quest'ultimo reato»; che, secondo quanto riferisce in fatto l'ordinanza di rinvio, nel processo principale dinanzi al giudice...
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