Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine809-811

Page 809

@CORTE COSTITUZIONALE 29 aprile 2005, n. 168. Pres. Capotosti - Est. Neppi Modona - Ric. Tribunale di Verona.

Religione, culti e chiese - Vilipendio della religione - Offese alle persone che la professano - Religione cattolica - Trattamento sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto alle offese ad altri culti - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, Cost., l'art. 403, primo e secondo comma, c.p., nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice, in quanto trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito per le offese agli altri culti. (C.p., art. 403) (1).

    (1) In un lontano precedente (sent., 8 luglio 1975, n. 188), la Corte costituzionale aveva ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo fondando la propria decisione sul principio che tale norma penale è posta a tutela di un bene costituzionalmente garantito, sì da costituire un limite all'operatività del principio di libera espressione del pensiero. Si veda anche Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 1987, Pattis, in questa Rivista 1988, 240, per la quale il reato di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio delle persone non è stato implicitamente abrogato a seguito delle modificazioni apportate al Concordato lateranense, secondo cui la religione cattolica non è più la sola religione dello Stato italiano.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 403, commi primo e secondo, del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente premette di procedere nei confronti di persona imputata del reato in esame per avere offeso durante un dibattito televisivo la religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa e di ministri del culto cattolico.

Ai fini della rilevanza della questione il giudice a quo sottolinea che, ove l'imputato «fosse ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 403 c.p., non potrebbe beneficiare della diminuzione di pena di cui all'art. 406 c.p. prevista per i culti ammessi e quindi applicabile, dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, che ha dato esecuzione all'accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la...

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