Dalla vigilanza sul lavoro al mobbing

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine249-265
249
Capitolo 13
13
DALLA VIGILANZA
SUL LAVORO AL MOBBING
1
Introduzione
Accanto all’attribuzione di diritti al lavoratore e di corrispondenti obblighi
al datore di lavoro, l’ordinamento prevede numerosi strumenti a tutela della
persona del lavoratore, quali (Persiani-Proia):
- incentivi economici diretti a promuovere l’adozione di determinati com-
portamenti da parte del datore di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla ridu-
zione o all’esclusione dell’obbligo di contribuzione previdenziale nel caso
di assunzione di lavoratori ritenuti più deboli sul mercato del lavoro (art.
8, 9° comma, L. n. 407/1990) e alle norme a favore dei datori di lavoro che
aumentano il personale occupato (art. 6, L. n. 299/1994);
- misure disincentivanti che tendono a scoraggiare comportamenti del
datore di lavoro contrastanti con obiettivi di politica sociale. Ad esempio,
è previsto un aumento dell’aliquota contributiva sui compensi per le
prestazioni di lavoro straordinario al fine di disincentivarne il ricor-
so e, quindi, incentivare l’incremento della occupazione (art. 2, L. n.
549/1995);
- sanzioni amministrative o penali per la violazione dei divieti o per
l’inadempimento degli obblighi imposti al datore di lavoro. L’accertamen-
to di tali violazioni è effettuato attraverso l’attività di vigilanza (vedi par.
2);
- un rafforzamento della tutela dei diritti di credito vantati dai la-
voratori nei confronti del datore di lavoro e limitazioni del potere dei
lavoratori di disporre di diritti soggettivi, giustif‌icate dalla situazione
di debolezza economica e sociale in cui versa il lavoratore e che tendono,
quindi, ad evitare che quest’ultimo possa vanif‌icare la realizzazione del-
l’interesse pubblico in vista del quale quei diritti sono stati attribuiti (vedi
par. 3 e ss.).
LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
Parte VI
250
2
L’attività di vigilanza
Ai sensi del D.Lgs. n. 124/2004, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assume e coordina, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, le iniziative di:
- contrasto del lavoro sommerso e irregolare;
- vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale.
A questo f‌ine, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita
una direzione generale, con compiti di direzione e coordinamento delle
attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano la vigilanza (personale
ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro, le quali ultime
sono organi periferici del Ministero del lavoro risultanti dalla unif‌icazione
degli Uff‌ici del lavoro e della massima occupazione e degli Ispettorati del
lavoro).
La direzione generale:
- fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro, direttive operative;
- svolge l’attività di coordinamento della vigilanza, al f‌ine di assicurare l’esercizio
unitario dell’attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro, nonché l’unifor-
mità di comportamento degli organi di vigilanza.
Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l’attività di tutti
gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro som-
merso e irregolare, il Ministro del lavoro convoca la Commissione centrale
di coordinamento dell’attività di vigilanza al f‌ine di individuare gli indiriz-
zi e gli obiettivi strategici, nonché le priorità degli interventi ispettivi.
La Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza è nominata con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composta dal Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità
di presidente; dal Direttore generale della Direzione generale; dal Direttore gene-
rale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal
Comandante generale della Guardia di f‌inanza; dal Direttore generale dell’Agenzia
delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presi-
dente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare; da quattro
rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello na-
zionale.
Direzione
generale
Commissione
centrale

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