Le controversie di lavoro

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine267-284
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Capitolo 14
14
LE CONTROVERSIE DI LAVORO
1
Caratteri generali
La L. n. 533/1973 ha introdotto nel codice del processo civile l’art. 409, che
assoggetta al processo del lavoro numerose controversie.
Il rito del lavoro è ispirato alla tutela della parte più debole e ai seguenti
principi:
- concentrazione delle udienze entro le quali il giudice deve maturare il
proprio convincimento;
- immediatezza della decisione, dovendo il giudice leggere il dispositivo in
udienza (art. 429 c.p.c.);
- gratuità del processo, esente da qualsiasi spesa;
- provvisoria esecutorietà della sentenza di condanna a favore del lavo-
ratore per crediti derivanti da rapporti di lavoro (art. 431 c.p.c.);
La L. n. 353/1990 ha poi aggiunto due nuovi commi all’art. 431 c.p.c. sancendo - se-
condo la regola generale posta dal nuovo art. 282 c.p.c. - la provvisoria esecutorietà
anche della sentenza di condanna a favore del datore di lavoro.
- natura inquisitoria, poiché il giudice può disporre d’uff‌icio l’assunzione
di qualunque mezzo di prova anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice
civile, ad eccezione del giuramento decisorio.
Si ricordi, peraltro, che le cause di lavoro sono esenti dal pagamento del
contributo unif‌icato.
2
La materia del lavoro
La disciplina processuale lavoristica si applica alle controversie relative a
(art. 409 c.p.c.):
- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’eser-
cizio di un’impresa, ossia ai rapporti caratterizzati dal vincolo della su-
bordinazione, consistente nell’assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, anche se si tratti
Principi
del rito
del lavoro
Ambito
applicativo
LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
Parte VI
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di attività lavorativa svolta a favore di soggetti non imprenditori (ad es.,
comitati, fondazioni, ecc.);
Tra le controversie di lavoro rientrano anche:
- il lavoro domestico, riconducibile all’art. 409 n. 1 se si tratta di lavoro subordinato
o al n. 3 se si tratta di lavoro autonomo (Vocino-Verde);
- il lavoro a domicilio;
- il lavoro dipendente in agricoltura non riconducibile ai rapporti associativi ex art.
409 n. 2 c.p.c. (Tarzia);
- le prestazioni lavorative di fatto eseguite in virtù di un contratto nullo o annullabile
(art. 2126 c.c.), ad esclusione dell’ipotesi di illiceità dell’oggetto o della causa (Luiso).
- controversie agrarie (rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di aff‌itto a coltivatore diretto, nonché rapporti
derivanti da altri contratti agrari), salva la competenza delle sezioni spe-
cializzate agrarie. Tuttavia, a seguito dell’art. 9 della L. n. 29/1990, secon-
do cui, tranne alcune eccezioni, “tutte le controversie in materia di contratti
agrari” sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie del tribunale,
oramai deve ritenersi che tutte le cause in materia di contratti agrari
sono devolute alle sezioni specializzate agrarie (Cass. n. 8230/1993);
- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di
collaborazione che consistono in una prestazione d’opera continuativa
e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere su-
bordinato. Si tratta dei rapporti di parasubordinazione, caratterizzati da
una condizione di soggezione economica equiparabile a quella del lavoro
subordinato (Proto Pisani, Montesano-Vaccarella);
L’attività parasubordinata è continuativa se ha una certa durata, anche se non parti-
colarmente lunga, purché sia caratterizzata dalla stabilità (Tarzia); è coordinata se, pur
restando autonoma perché non sottoposta al potere gerarchico del preponente, si
svolge secondo le direttive di quest’ultimo; è personale se è svolta prevalentemente
con il lavoro personale del soggetto, anche avvalendosi di dipendenti. Questi tre
elementi devono sussistere contemporaneamente.
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclu-
sivamente o prevalentemente attività economica;si tratta del rapporto di
lavoro instaurato con gli enti pubblici economici, ossia con gli enti che,
pur perseguendo f‌inalità di ordine generale, operano con struttura impren-
ditoriale e con criteri di gestione di tipo economico; peraltro, la portata di
questa disposizione (art. 409, n. 4, c.p.c.) è stata notevolmente ridimensio-
nata a seguito dell’attribuzione, al tribunale ordinario in funzione di giudice
del lavoro, di gran parte delle controversie di lavoro dei dipendenti pubblici
(ex art. 63 D.Lgs. n. 165/2001);

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