DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30

Coming into Force27 Maggio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/05/12/004G0156/CONSOLIDATED/20200914
Published date12 Maggio 2004
Enactment Date23 Aprile 2004
Official Gazette PublicationGU n.110 del 12-05-2004
Capo I ORGANIZZAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonche' dei prefetti in sede. Resta altresi' ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

  2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art 1.

Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonche' dei prefetti in sede. Resta altresi' ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

  2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. 7

Art 2.

Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita' ispettive

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».

  2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attivita' di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attivita' ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonche' l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1, un'attivita' di direzione e coordinamento.

  3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attivita' di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attivita' di vigilanza.

Art 2.

Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita' ispettive

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».

  2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attivita' di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attivita' ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonche' l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1, un'attivita' di direzione e coordinamento.

  3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attivita' di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attivita' di vigilanza. 7

Art 3.

Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza

  1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attivita' di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonche' le priorita' degli interventi ispettivi.

  2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente...

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