D.M. 2 luglio 2012
Pagine | 109-109 |
109
Rivista penale 1/2013
Legislazione e
documentazione
I
D.M. 2 luglio 2012. Adeguamento dei limiti di reddito per l’am-
missione al patrocinio a spese dello Stato (Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 250 del 25 ottobre 2012).
L’importo di euro 10.628,16, indicato nell’art. 76, comma 1, del
D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 20 gennaio
2009, è aggiornato in euro 10.766,33.
II
D.M. 12 settembre 2012. Disposizioni in materia di ripetibilità
delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto
di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 254 del 30 ottobre 2012).
1. (Ripetibilità delle spese di notifica). 1. Sono ripetibili le spe-
se per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di
contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in appli-
cazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti
dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di proce-
dura civile, ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè le spese derivanti
dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da spe-
cifiche disposizioni normative.
2. (Costo della notifica). 1. L’ammontare delle spese di cui all’art.
1, ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notificato, è
fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effet-
tuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi
dell’art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
2. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, escluse quelle
relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del
destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di
euro 8,35 per le notifiche eseguite all’estero, ai sensi dell’art. 60,
primo comma, lettera e bis), quarto e quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli
articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e
dell’art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diver-
samente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali.
3. (Esclusioni). 1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di
atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’am-
ministrazione è tenuta su richiesta.
2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di
qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. (Effetti). 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.
III
D.M. (Min. sal.) 1° ottobre 2012. Requisiti strutturali, tecnolo-
gici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad
accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurez-
za del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’as-
segnazione a casa di cura e custodia (Gazzetta Ufficiale Serie
gen. - n. 270 del 19 novembre 2012).
1. 1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 3 ter del decre-
to legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, definisce, ad integrazione
del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, gli
ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture
destinate ad accogliere le persone, cui sono applicate le misure
di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell’assegnazione a casa di cura e custodia.
2. I requisiti di cui al comma precedente sono individuati
nell’Allegato «A» al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante.
AL L E G A T O A
REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI
DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE AD ACCO-
GLIERE LE PERSONE CUI SONO APPLICATE LE MISURE DI
SICUREZZA DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO
GIUDIZIARIO E DELL’ASSEGNAZIONE A CASA DI CURA E
CUSTODIA
(Art. 3 ter, decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9)
Si ha riguardo alle strutture residenziali sanitarie per
l’esecuzione della misura di sicurezza che esplicano funzioni
terapeutico-riabilitative e socio riabilitative in favore di persone
affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato,
a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza
detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e del-
l’assegnazione a casa di cura e custodia.
La gestione interna di tali strutture è di esclusiva competen-
za sanitaria.
Le strutture residenziali sanitarie per l’esecuzione della mi-
sura di sicurezza devono essere realizzate e gestite dal Servizio
sanitario delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dagli Allegati A e C del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.
I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di seguito
elencati, sono intesi come requisiti minimi per l’esercizio delle fun-
zioni sanitarie, indispensabili per il funzionamento delle strutture
e per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di riabilitazione
ad esse assegnati, tramite l’adozione di programmi terapeutico-
riabilitativi e di inclusione sociale fondati su prove di efficacia.
Detti requisiti integrano quelli già definiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato sul sup-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA