D.M. 19 novembre 2012, n. 200

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1/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile
possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi
precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.
5. (Riproduzione del modello di dichiarazione). 1. È autorizzata,
con le stesse caratteristiche richiamate nell’art. 4, la riproduzio-
ne del modello indicato nell’art. 1 mediante l’utilizzo di stampan-
ti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano
la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
2. È altresì autorizzata la riproduzione del modello con le
stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle
seguenti condizioni:
colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi
le stesse caratteristiche di cui all’art. 4;
indicazione su ogni pagina del codice f‌iscale del contribuente;
bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l’inte-
grità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve
essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non
deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono
essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo mec-
canico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti
devono essere indicati i dati identif‌icativi del soggetto che cura
la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione
mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli
estremi del presente decreto.
6. (Presentazione della dichiarazione). 1. La presentazione del-
la dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al
comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se
l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione
IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste
l’immobile. Il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione
può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccoman-
data senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura
«Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata all’uff‌icio
tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, al-
tresì, trasmessa in via telematica con posta certif‌icata.
2. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero a
mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale
risulti la data di spedizione.
3. La data di spedizione è considerata come data di presenta-
zione della dichiarazione.
4. Il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamen-
tare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichia-
razione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle
quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al f‌ine di
consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
(Si omettono gli Allegati)
XIII
D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 91 bis, comma 3, del decreto legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 e integrato dall’articolo 9, comma 6, del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 274 del 23 novembre 2012).
1. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente regolamento si intende
per:
a) IMU: l’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-
f‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9
b) TUIR: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi
dalle società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR,
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciale;
d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto esclusivo si
intende quello determinato in base alla legge, all’atto costitutivo
o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata; per oggetto principale si intende
l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto; in man-
canza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l’oggetto principale dell’ente stesso è determinato in base all’at-
tività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;
e) immobili: tutti i terreni e i fabbricati posseduti e utilizzati
dagli enti non commerciali;
f) attività assistenziali: attività riconducibili a quelle di cui
all’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed
a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere
e superare le situazioni di bisogno e di diff‌icoltà che la persona
umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, non-
chè quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
g) attività previdenziali: attività strettamente funzionali e
inerenti all’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali
obbligatorie;
h) attività sanitarie: attività dirette ad assicurare i livelli
essenziali di assistenza def‌initi dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
i) attività didattiche: attività dirette all’istruzione e alla for-
mazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
j) attività ricettive: attività che prevedono l’accessibilità
limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la di-
scontinuità nell’apertura nonchè, relativamente alla ricettività
sociale, quelle dirette a garantire l’esigenza di sistemazioni abi-
tative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei
confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni f‌isi-
che, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni
caso le attività svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
k) attività culturali: attività rivolte a formare e diffondere
espressioni della cultura e dell’arte;
l) attività ricreative: attività dirette all’animazione del tempo
libero;
m) attività sportive: attività rientranti nelle discipline rico-
nosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte
dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi
scopo di lucro, aff‌iliate alle federazioni sportive nazionali o agli
enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi del-
n) attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20
maggio 1985, n. 222: attività dirette all’esercizio del culto e alla
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana;
o) attività istituzionali: le attività di cui alle lettere da f) a
n) del presente articolo, volte alla realizzazione di f‌ini di utilità
sociale;

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