D.M. 12 settembre 2012

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Rivista penale 1/2013
Legislazione e
documentazione
I
D.M. 2 luglio 2012. Adeguamento dei limiti di reddito per l’am-
missione al patrocinio a spese dello Stato (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 250 del 25 ottobre 2012).
L’importo di euro 10.628,16, indicato nell’art. 76, comma 1, del
D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 20 gennaio
2009, è aggiornato in euro 10.766,33.
II
D.M. 12 settembre 2012. Disposizioni in materia di ripetibilità
delle spese di notif‌ica e determinazione delle somme oggetto
di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notif‌icato
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 254 del 30 ottobre 2012).
1. (Ripetibilità delle spese di notif‌ica). 1. Sono ripetibili le spe-
se per i compensi di notif‌ica degli atti impositivi e degli atti di
contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in appli-
cazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti
dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di proce-
dura civile, ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè le spese derivanti
dall’applicazione delle altre modalità di notif‌ica previste da spe-
cif‌iche disposizioni normative.
2. (Costo della notif‌ica). 1. L’ammontare delle spese di cui all’art.
1, ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notif‌icato, è
f‌issato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notif‌iche effet-
tuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
e nella misura di euro 8,75 per le notif‌iche effettuate ai sensi
dell’art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
2. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, escluse quelle
relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del
destinatario degli atti stessi, è f‌issato nella misura unitaria di
euro 8,35 per le notif‌iche eseguite all’estero, ai sensi dell’art. 60,
primo comma, lettera e bis), quarto e quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli
dell’art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diver-
samente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali.
3. (Esclusioni). 1. Non sono ripetibili le spese per la notif‌ica di
atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’am-
ministrazione è tenuta su richiesta.
2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di
qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. (Effetti). 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Re-
pubblica italiana.
III
D.M. (Min. sal.) 1° ottobre 2012. Requisiti strutturali, tecnolo-
gici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad
accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurez-
za del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’as-
segnazione a casa di cura e custodia (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 270 del 19 novembre 2012).
1. 1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 3 ter del decre-
to legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modif‌icazio-
ni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, def‌inisce, ad integrazione
del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, gli
ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi,
anche con riguardo ai prof‌ili di sicurezza, relativi alle strutture
destinate ad accogliere le persone, cui sono applicate le misure
di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell’assegnazione a casa di cura e custodia.
2. I requisiti di cui al comma precedente sono individuati
nell’Allegato «A» al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante.
AL L E G A T O A
REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI
DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE AD ACCO-
GLIERE LE PERSONE CUI SONO APPLICATE LE MISURE DI
SICUREZZA DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO
GIUDIZIARIO E DELL’ASSEGNAZIONE A CASA DI CURA E
CUSTODIA
(Art. 3 ter, decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, converti-
to, con modif‌icazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9)
Si ha riguardo alle strutture residenziali sanitarie per
l’esecuzione della misura di sicurezza che esplicano funzioni
terapeutico-riabilitative e socio riabilitative in favore di persone
affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato,
a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza
detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e del-
l’assegnazione a casa di cura e custodia.
La gestione interna di tali strutture è di esclusiva competen-
za sanitaria.
Le strutture residenziali sanitarie per l’esecuzione della mi-
sura di sicurezza devono essere realizzate e gestite dal Servizio
sanitario delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dagli Allegati A e C del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.
I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di seguito
elencati, sono intesi come requisiti minimi per l’esercizio delle fun-
zioni sanitarie, indispensabili per il funzionamento delle strutture
e per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di riabilitazione
ad esse assegnati, tramite l’adozione di programmi terapeutico-
riabilitativi e di inclusione sociale fondati su prove di eff‌icacia.
Detti requisiti integrano quelli già def‌initi dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato sul sup-

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