D.L. 10 ottobre 2012, n. 174

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1/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
zionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.” (cfr.
nota 7 al “Quadro generale delle categorie”).
Sulla base degli orientamenti richiamati, può affermarsi, dun-
que, che l’inquadramento nella categoria catastale A/9 dipende,
esclusivamente, dalle caratteristiche costruttive e tipologiche
proprie dell’immobile, tenendo conto delle specif‌iche indicazio-
ni contenute nella normativa e prassi catastale; l’attribuzione di
tale particolare categoria, quindi, non è direttamente connessa
all’avvenuto riconoscimento dell’interesse storico e artistico del
bene, che, in astratto, potrebbe anche non sussistere.
Riepilogando:
• se un immobile viene dichiarato di interesse culturale e sot-
toposto al regime vincolistico previsto dalla normativa in esame,
lo stesso, a prescindere dalla sussistenza del vincolo, mantiene
l’inquadramento nella categoria catastale corrispondente alle
caratteristiche proprie dell’immobile stesso, che, quindi, non
corrisponde “necessariamente” alla categoria A/9;
• nella categoria A/9, invece, saranno inquadrabili soltanto
gli immobili che presentano le particolari caratteristiche co-
struttive e tipologiche, coerenti con quelle specif‌icata mente
previste per tale categoria, indipendentemente dalla sussistenza
del vincolo di interesse culturale.
Analoghe considerazioni possono essere svolte per le co-
struzioni tipiche, tra cui, a titolo esemplif‌icativo, i dammusi, i
“sassi” ed i trulli, che sono censite nella categoria catastale A/
ll - “Abitazioni tipiche dei luoghi”, indipendentemente dall’even-
tuale attribuzione del vincolo di interesse culturale.
4. L’indicazione in catasto del bene di interesse culturale -
annotazione
Fermo restando quanto chiarito nei paragraf‌i precedenti
in ordine alle corrette modalità di classamento catastale, che,
come precisato, è indipendente dal riconoscimento dell’interes-
se culturale dell’immobile, si affronta ora la tematica concernen-
te le modalità con cui rendere conoscibile, negli atti catastali,
l’eventuale esistenza del relativo vincolo, anche nell’ottica di
rappresentare compiutamente le peculiari caratteristiche del
bene e in considerazione delle implicazioni che la questione
riveste in ambito f‌iscale.
AI riguardo, questa Direzione aveva già fornito alcune indi-
cazioni, prevedendo l’apposizione, a richiesta degli interessati,
di una specif‌ica annotazione che evidenzi il carattere “culturale”
degli immobili di cui trattasi.
Si era infatti ritenuta applicabile anche al caso di specie la
disciplina degli annota menti catastali, di cui agli articoli 41 e
seguenti del Regolamento per la conservazione del Catasto Ter-
reni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.
Nel confermare tale impostazione, si precisa che, nella
domanda per l’annotazione in catasto dell’interesse culturale
dell’immobile, da presentare in coerenza con le previsioni del-
l’art. 44 del citato Regolamento, devono essere indicati anche
gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari del relativo
provvedimento di dichiarazione o di verif‌ica.
Per tali immobili, verrà pertanto iscritta negli atti catastali
la seguente annotazione: “Immobile riconosciuto di interesse
culturale, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 2004 - Nota di trascrizione
del xx/xx/xxxx, Reg. gen. n xxxxxx.”.
L’annotazione, peraltro, potrà apporsi esclusivamente lad-
dove, nel provvedimento con cui viene riconosciuto l’interesse
culturale del bene, l’unità immobiliare sia univocamente indivi-
duata con i relativi dati di identif‌icazione catastale.
Qualora manchi tale specif‌ica individuazione, si ritiene che
gli interessati possano fare riferimento al procedimento previsto
dal comma 3 del citato articolo 128 del Codice, in base al quale
“In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero preceden-
temente non conosciuti o non valutati, il Ministero [rectius: Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali] può rinnovare, d’uff‌icio
o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati,
il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto
delle notif‌iche di cui al comma 2, al f‌ine di verif‌icare la perdu-
rante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni
medesimi alle disposizioni di tutela”.
Analogamente, si procede ogniqualvolta l’identif‌icativo cata-
stale dell’immobile venga variato in seguito alla presentazione
di dichiarazione di variazione per fusione o divisione, ovvero
ampliamento.
Con riferimento alle precedenti considerazioni, si eviden-
zia che l’annotazione dell’interesse culturale non potrà essere
associata ad immobili censiti in catasto senza attribuzione di
rendita.
Di contro, l’annotazione sarà riportata (tecnicamente “tra-
slata”) d’uff‌icio, a seguito delle variazioni eseguite direttamente
dall’Agenzia del Territorio, sulla base delle disposizioni vigenti,
ovvero per gli aggiornamenti degli atti del catasto che non im-
plicano la variazione degli identif‌icativi catastali.
Si evidenzia, inf‌ine, che le indicazioni sopra impartite in
merito all’apposizione dell’annotazione si riferiscono alle sole
ipotesi di dichiarazione di interesse culturale e non riguardano
la diversa fattispecie dei provvedimenti concernenti le “prescri-
zioni di tutela indiretta”, previste negli articoli 45 e seguenti del
Codice, ancorché trascritti nei registri immobiliari.
Gli Uff‌ici provinciali sono invitati al puntuale rispetto delle
presenti indicazioni e le Direzioni regionali a verif‌icarne la cor-
retta applicazione.
VIII
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. Disposizioni urgenti in materia di
f‌inanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulte-
riori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 237 del 10 ottobre 2012),
convertito, con modif‌icazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213
(Serie gen. - n. 286 del 7 dicembre 2012).
TITOLO II
PROVINCE E COMUNI
9. (Disposizioni in materia di verif‌ica degli equilibri di bilancio
degli enti locali, di modif‌iche della disciplina IPT, di IMU, di ri-
scossione delle entrate e di cinque per mille). 1. Per l’anno 2012
il termine del 30 settembre previsto dall’articolo 193, comma 2,
novembre 2012.
446, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a)dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 bis. Le formalità
di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio
nazionale con ogni strumento consentito dall’ordinamento e con
destinazione del gettito dell’imposta alla Provincia ove ha sede
legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o
intestatario del veicolo.»;
b)al comma 4, le parole: «di ciascuna provincia nel cui ter-
ritorio sono state eseguite le relative formalità» sono sostituite
dalle seguenti: «della provincia titolare del tributo ai sensi del
comma 1 bis».
3. All’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:

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