D.L. 23 dicembre 2013, n. 145

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2/2014 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
effetti dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce
mandato al Ministero dell’economia e delle f‌inanze per l’inse-
rimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del
presente comma. È in ogni caso vietata l’alienazione di immobili
di cui al presente comma a società la cui struttura non consente
l’identif‌icazione delle persone f‌isiche o delle società che ne de-
tengono la proprietà o il controllo. L’utilizzo di società anonime,
aventi sede all’estero, nelle operazioni immobiliari di cui al
presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell’atto
di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla
vigente normativa antimaf‌ia, sono esclusi dalla trattativa privata
i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile,
per reati f‌iscali o tributari.
2 bis. Dopo l’articolo 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, è inserito il seguente:
«Art. 33 ter. (Disposizioni sulla gestione dei fondi). - 1. I fondi
di cui all’articolo 33, commi 1, 8 bis, 8 ter e 8 quater, e quelli
di cui all’articolo 33 bis, gestiti in forma separata e autonoma
dall’amministrazione della società di cui all’articolo 33, comma
1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.»
2 ter. All’articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo
periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile
2014.».
2 quater. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle f‌inan-
ze, procede all’individuazione, nell’ambito dei beni immobili di
proprietà dello Stato di cui all’articolo 1 del decreto legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni prove-
nienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi
diffusi, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico
in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello
Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi
delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
2 quinquies. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare procede, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle f‌inanze, all’individuazione, nell’ambito dei beni
immobili di proprietà dello Stato di cui all’articolo 1 del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segna-
lazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici
di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse ambientale in
ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello
Stato ed avviare procedimenti rivolti all’istituzione di aree natu-
rali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’in-
tegrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.
2 sexies. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle f‌inan-
ze, comunicano all’Agenzia del demanio l’avvio dei procedimenti
di cui ai commi 2 quater e 2 quinquies. Entro e non oltre due
mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l’Agenzia
del demanio procede conseguentemente alla sospensione di
eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di
gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli
articoli 2, 3, 3 ter e 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, dell’articolo 11 quinquies del decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 2 dicem-
bre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33 bis del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 15
2 septies. Le norme di cui ai commi 2 quater, 2 quinquies e 2
sexies, in relazione ai processi di dismissione f‌inalizzati ad obiet-
tivi di f‌inanza pubblica, non devono comunque determinare una
riduzione dell’introito complessivo connesso ai suddetti processi
di dismissione.
III
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. Interventi urgenti di avvio del
piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e
la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realiz-
zazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 300 del 23 dicembre 2013), convertito, con modi-
f‌icazioni, nella L. 21 febbraio 2014, n. 9 (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 43 del 21 febbraio 2014).
1. (Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica, in
materia di certif‌icazione energetica degli edif‌ici e di condomi-
nio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambienta-
le). 1-6. (Omissis).
6 bis. Al f‌ine di promuovere la competitività delle imprese
industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di si-
stema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei
medesimi oneri a carico dei clienti f‌inali sono rideterminati dal-
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dal-
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presen-
te decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo
da tenere conto della def‌inizione di imprese a forte consumo di
energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all’articolo 39,
commi 1 e 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli
indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.
6 ter. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al f‌ine di rendere più facilmente confrontabili
le offerte contrattuali rivolte ai clienti f‌inali per l’acquisto di gas
o energia elettrica, identif‌ica le componenti di base di costo da
esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le
sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperan-
za.
6 quater. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas promuove,
attraverso la regolazione, l’installazione dei contatori elettronici
e provvede aff‌inché i dati di lettura dei contatori stessi siano
resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo
modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente
dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e

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